La contestazione sull’esecuzione del pignoramento presso terzi esula dalla cognizione dell’Arbitro bancario (ABF Collegio di Roma n. 4525 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro bancario finanziario non ha competenza a pronunciarsi su domande che presuppongano la valutazione delle modalità di esecuzione di una misura esecutiva, né sul comportamento tenuto dall’intermediario quale terzo pignorato nell’ambito del processo esecutivo. La contestazione circa il corretto calcolo degli interessi in sede di assegnazione in un pignoramento presso terzi va proposta davanti al Giudice dell’esecuzione competente. Il ricorso è pertanto inammissibile per incompetenza per materia. Restano estranee a tale declinatoria le doglianze che, pur connesse, si sostanzino nella richiesta di pagamento di una somma di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore procedente in un pignoramento presso terzi, ha lamentato che la banca, nella qualità di terzo pignorato, avesse liquidato le somme assegnate applicando gli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 1, cod. civ., anziché quelli maggiorati del comma 4, dovuti a suo dire dalla notifica del precetto. L’ordinanza di assegnazione del 5 giugno 2024 aveva disposto il pagamento “oltre interessi maturandi dal dovuto al saldo effettivo”, senza specificare il saggio applicabile.
Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento della somma che assume erroneamente omessa, quantificata in almeno Euro 1.782,80, oltre aggiornamento. La banca ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell’Arbitro, trattandosi di questioni devolute al Giudice dell’esecuzione, e ha contestato nel merito la spettanza degli interessi al saggio moratorio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha qualificato il petitum come controversia sulla corretta esecuzione, da parte della banca, di un pignoramento presso terzi. Il punto è incontestato tra le parti quanto all’estinzione del procedimento con assegnazione del credito determinato nell’atto di precetto, oltre interessi. Il dissenso riguarda l’interpretazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che non ha precisato quale saggio dovesse applicarsi agli “interessi maturandi”.
Secondo il Collegio, una simile valutazione investe direttamente le statuizioni del giudice dell’esecuzione e le modalità con cui è stata data esecuzione alla misura. Deve pertanto essere accolta l’eccezione preliminare della resistente, anche ai sensi delle vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, Par. 4), e dichiarata l’incompetenza per materia dell’Arbitro.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui non rientra nella competenza dell’Arbitro la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento né il comportamento dell’intermediario nel processo esecutivo (ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 8533/2022 e n. 1111/2022; Coll. Bari, dec. n. 2115 del 2023; ABF, Collegio di Roma, decisione n. 5993/2025). L’eventuale illegittimità delle condotte tenute quale terzo pignorato va contestata davanti al Giudice dell’Esecuzione.
Il Collegio ha tuttavia respinto le ulteriori eccezioni di inammissibilità. La domanda del ricorrente ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, materia rientrante nella cognizione dell’Arbitro. Quanto alla dedotta mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, nel reclamo il ricorrente aveva richiamato una precedente comunicazione del proprio avvocato contenente la quantificazione della somma. In ogni caso, un’eventuale quantificazione solo in sede di ricorso non determinerebbe tale vizio, essendo identici i fatti posti a fondamento della domanda in entrambe le sedi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con declinatoria della competenza in favore del giudice dell’esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.