Bancarotta documentale per omessa tenuta richiede dolo di pregiudizio ai creditori (Cass. pen. Sez. 5 n. 15133 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica” è integrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle altre scritture contabili, ed è caratterizzata dal dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili è riconducibile all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., a condizione che la condotta omissiva sia sorretta dal medesimo dolo specifico. In assenza di tale elemento, la condotta non sarebbe distinguibile dalla bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 legge fall. È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare la mancata indagine sul dolo specifico, non si confronti con la motivazione offerta dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna dell’imputato, quale amministratore unico di una società dichiarata fallita, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La condotta contestata consisteva nella sottrazione o soppressione delle scritture contabili relative ad alcuni anni di gestione, nonché nella omessa tenuta di quelle relative agli anni successivi. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i cinque motivi di ricorso. I primi due, relativi a un’eccepita violazione della disciplina delle notificazioni da parte del curatore, sono stati ritenuti inammissibili. La questione verteva, infatti, su una presunta violazione di norme processuali, non riconducibile al vizio di inosservanza della legge penale sostanziale di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..
In ogni caso, la questione è stata giudicata eccentrica rispetto al delitto contestato, stante l’irrilevanza della ricezione delle comunicazioni del curatore rispetto alla condotta di sottrazione e omessa tenuta delle scritture contabili, mai prodotte né indicate dall’imputato.
Gli ulteriori motivi, relativi alla qualificazione giuridica del fatto e alla configurabilità del dolo specifico, sono stati dichiarati generici e manifestamente infondati.
Sul punto, la Corte ha ribadito il principio per cui anche l’omessa tenuta delle scritture contabili deve essere sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, al fine di distinguerla dalla bancarotta semplice documentale. A sostegno di tale assunto, ha richiamato un consolidato orientamento di legittimità.
La Corte ha poi rilevato che il giudice di merito aveva dedicato un apposito scrutinio all’elemento soggettivo, ravvisando il fine di pregiudicare i creditori nello svuotamento patrimoniale della società e nel mancato pagamento dei crediti accumulati. Il ricorso, invece, non aveva confutato tali ragioni, limitandosi a una generica affermazione della necessità del dolo specifico. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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