Giudicato amministrativo e poteri del giudice dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 7402 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione delle statuizioni di condanna, ivi comprese quelle risarcitorie liquidate in via equitativa a titolo di perdita di chance. L’ordine è accompagnato dalla fissazione di un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, dalla nomina sin d’ora del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica: il Collegio ne verifica i presupposti e può ritenerli non sussistenti allo stato degli atti. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al Consiglio di Stato per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Sezione Settima n. 7044 del 14 agosto 2025, passata in giudicato. Con quella decisione il Collegio, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 9416/2024, aveva accolto in parte il ricorso di primo grado e condannato il Ministero a risarcire i danni da perdita di chance, liquidati in via equitativa in € 15.000,00, oltre interessi fino al soddisfo, con rifusione delle spese del doppio grado.
Il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato al Ministero; decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, l’amministrazione non ha corrisposto alcuna somma. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito formalmente, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contenuto del giudicato: la sentenza ottemperanda ha riconosciuto il diritto dell’appellante all’equo ristoro per la condotta illegittima dell’amministrazione, tanto per la mancata valutazione del titolo abilitante all’atto della presentazione dell’istanza, quanto per il ritardo nell’adozione del provvedimento conclusivo, richiamando gli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e qualificando il pregiudizio come danno da perdita di chance, da valutare secondo criteri equitativi.
Accertato il passaggio in giudicato della decisione e l’assenza di contestazioni, il Consiglio rileva l’inadempimento del Ministero, che non ha spontaneamente dato esecuzione al dictum. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’ordine di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento e delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, provvederà nel successivo termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene di non doverla accogliere, non ravvisandone allo stato i presupposti. La statuizione conferma che l’astrazione della misura presuppone una valutazione concreta, non la sola mancata esecuzione. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.