Riconoscimento titolo estero e danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato (Cons. Stato n. 7044 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego generalizzato del riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero, adottato senza la valutazione specifica e comparativa imposta dal D.Lgs. n. 206/2007 e dalla disciplina europea, integra una condotta non iure lesiva dell’interesse legittimo del privato. All’annullamento dell’atto segue l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il dictum giudiziale nei termini di legge; la sua inerzia protratta, nonostante diffide, integra il fatto illecito di cui all’art. 2043 cod. civ. e determina un danno risarcibile. La responsabilità è di natura aquiliana: oltre all’illegittimità dell’agire occorrono l’elemento psicologico, il nesso causale e la prova del pregiudizio. Non è configurabile errore scusabile quando l’erronea interpretazione sia smentita dalle attestazioni dell’autorità straniera acquisibili con ordinaria diligenza. Il danno da perdita di chance e da ritardo è liquidato equitativamente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., ove la consistenza probabilistica del risultato perduto sia adeguatamente provata.

Il Fatto

L’appellante aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania, ai fini dell’accesso alle graduatorie per una classe di concorso. Con nota del 10 giugno 2019 il Ministero negava il riconoscimento. Il provvedimento veniva annullato con sentenza del TAR Lazio n. 109 dell’8 gennaio 2022, divenuta definitiva.

L’interessata ha quindi agito per il risarcimento del danno da illegittimità del diniego e da ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm.. Il TAR respingeva il ricorso, escludendo la lesività della condotta, la colpa e la prova del danno. Di qui l’appello, nel quale la parte ha segnalato che solo nel novembre 2024 il Ministero ha concluso il procedimento, imponendo misure compensative di un ulteriore anno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi come responsabilità da fatto illecito, non contrattuale. Richiamando propri precedenti (Cons. Stato, sez. V, n. 6819 del 2018; sez. VI, n. 5409 del 2020), ribadisce che occorrono la lesione di un bene della vita, l’elemento psicologico, il nesso di causalità giuridica e la prova rigorosa del pregiudizio. Sul piano della causalità richiama la Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, che ha riconosciuto autonoma tutelabilità alla perdita di chance, purché ne sia provata adeguata consistenza probabilistica.

La Corte ritiene che il diniego sia scaturito da un provvedimento di carattere generale, con cui il Ministero rigettava indistintamente tutte le istanze relative ai titoli conseguiti in Romania, senza esaminare le singole posizioni. Il principio era già stato affermato con la sentenza n. 1521 del 2020 e confermato dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2022: l’amministrazione deve verificare in concreto se le conoscenze attestate dal titolo estero soddisfino, anche parzialmente, i requisiti nazionali, salva l’adozione di proporzionate misure compensative.

Accertata l’illegittimità, il Collegio censura l’inerzia successiva al giudicato. Nonostante la diffida del gennaio 2022, il Ministero ha concluso il procedimento solo nel novembre 2024, dopo un giudizio di ottemperanza e due reclami, costringendo l’interessata a ulteriori iniziative giudiziarie. La condotta omissiva viola i canoni di correttezza e buona fede e il principio di buon andamento.

Il TAR aveva escluso la colpa invocando l’errore scusabile. La Corte lo nega: il diniego non dipendeva da norme oscure o da contrasti giurisprudenziali, ma dall’erroneo presupposto che la normativa rumena disconoscesse il valore abilitante dei titoli. Un errore evitabile con la mera lettura delle attestazioni rilasciate dalle autorità straniere. Sussiste quindi la colpa, anche in relazione al rispetto dei termini del procedimento.

Non è riconoscibile il danno da mancata attribuzione del bene della vita primario, ossia il pieno riconoscimento del titolo. È invece provato il pregiudizio derivante dall’aver potuto esperire le misure compensative solo a distanza di anni: la parte non ha potuto partecipare ai concorsi banditi dal 2019 né collocarsi utilmente nelle graduatorie. La liquidazione è equitativa, in misura di € 15.000,00, oltre interessi fino al soddisfo, con condanna del Ministero alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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