Dichiarazioni autoindizianti della persona offesa utilizzabili contro i terzi (Cass. pen. Sez. 2 n. 12912 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ancorché aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la qualità di parte offesa prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso e che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante. In tema di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti. In tema di estorsione, l’aggravante del metodo mafioso è configurabile anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, qualora la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso.
Il Fatto
Con ordinanza del 30 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno, pronunciandosi in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. nei confronti del ricorrente, indagato per il reato di concorso in estorsione pluriaggravata ex artt. 61 n. 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1, e 416-bis.1 cod. pen. La contestazione riguardava l’avere imposto alle persone offese, mediante minacce derivanti dalla fama criminale e dalla prospettata appartenenza a un clan camorristico operante nell’avellinese, di devolvere a favore del gruppo criminale locale il pagamento del debito usurario residuo, quantificato in euro 60.000,00, da corrispondere in rate mensili.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Con il primo motivo eccepiva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, assertivamente autoindizianti in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto l’escussione non sarebbe stata interrotta e ripresa con le garanzie previste per l’esame di persone imputate in procedimento connesso. Con il secondo motivo lamentava il travisamento delle emergenze processuali in ordine alla reale condotta posta in essere dall’indagato, contestando la sussistenza della gravità indiziaria e della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, richiamando il principio di diritto, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini, aventi carattere autoindiziante, sono inutilizzabili solo contro chi le ha rese ma pienamente utilizzabili contro i terzi. La garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., ha precisato il Collegio, è posta a tutela esclusiva del dichiarante, sicché il ricorrente non può eccepire la violazione di una garanzia che non lo riguarda. Nel caso di specie, le persone offese non erano sottoposte ad indagini per reati connessi o collegati, né risultava alcuna iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., mentre la vicenda della fattura per operazione inesistente doveva essere inquadrata nel complessivo contesto minaccioso, tale da escludere l’elemento soggettivo del reato fiscale in capo alle stesse persone offese, agendo esse in regime di costrizione ed oppressione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rammentato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame è limitato alla verifica della congruità logica della motivazione, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. La difesa del ricorrente tentava inammissibilmente di ridimensionare la posizione dell’indagato, riconducendola a un ruolo marginale e defilato, mentre dall’ordinanza impugnata emergeva che lo stesso aveva intimato alle persone offese di provvedere ai pagamenti in favore del gruppo avellinese, rivendicandone il predominio criminale sul territorio in cui avveniva l’operazione illecita.
In relazione alla contestata aggravante del metodo mafioso, il Collegio ha evidenziato che la minaccia non necessitava di essere esplicitata, essendo le complessive modalità esecutive della condotta, supportate dal richiamo a logiche criminali di controllo del territorio, idonee a realizzare una chiara evocazione della forza di intimidazione dispiegata dal sodalizio criminale, ingenerando nelle vittime la peculiare coazione psicologica correlata alla percezione dell’esistenza di un gruppo organizzato operante secondo i canoni della criminalità mafiosa. La Corte ha quindi confermato la piena configurabilità dell’aggravante anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, richiamando il principio per cui la forza intimidatrice della consorteria può rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti
- Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato