Risarcimento medici specializzandi: prescrizione decennale e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 23127 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, delle direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio. In materia di prescrizione, non armonizzata dal diritto UE, l’unico principio da osservare è che le norme nazionali non rendano più difficoltoso l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento comunitario, principio che non è violato da un termine decennale. La rimessione alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione è già stata decisa, come nel caso della sentenza Iaia. Inoltre, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello è inammissibile ex art. 360-bis, n. 2, c.p.c. se la questione non esaminata è manifestamente infondata e la sua decisione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla parte.
Il Fatto
Un gruppo di medici, laureatisi tra il 1982 e il 1991 e iscritti a scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano una retribuzione adeguata. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo alcune domande, rigettando le altre per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, confermando l’orientamento della Cassazione, ha rigettato il gravame, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale con decorrenza dal 27 ottobre 1999. I medici soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui i medici contestavano il dies a quo della prescrizione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto una borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La censura, non essendo idonea a sovvertire tale principio, è stata ritenuta manifestamente infondata ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c..
Quanto all’istanza di rimessione alla Corte di giustizia UE, la Cassazione ha osservato che la materia della prescrizione non è armonizzata e che l’unico obbligo per gli Stati membri è quello di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario. La Corte ha inoltre ricordato che la Corte di Lussemburgo si è già pronunciata su una fattispecie identica, stabilendo che il diritto UE non osta all’eccezione di prescrizione, a meno che lo Stato non abbia causato la tardività dell’azione. Nel caso di specie, l’inerzia dei medici, che hanno atteso oltre trent’anni per agire, è stata ritenuta imputabile esclusivamente a loro.
La Corte ha poi esaminato la posizione di una delle ricorrenti, che lamentava l’omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla quantificazione del danno. Pur riconoscendo l’omissione, il Collegio ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., in quanto la questione non esaminata era manifestamente infondata. La natura del diritto riconosciuto, definito pararisarcitorio e quantificato secondo i criteri della legge n. 370/1999, esclude la rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno, e la decorrenza degli interessi dalla data di costituzione in mora.
In considerazione della palese infondatezza del ricorso e dell’abuso del processo, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.