Disconoscimento della scrittura privata e mancata istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II n. 3021 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova. Ne consegue che il giudice non deve tenerne conto, essendogli precluso l’accertamento dell’autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli. Il disconoscimento, pur non richiedendo forme vincolate ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza; la relativa valutazione è giudizio di fatto riservato al merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Il Fatto

Una società appaltatrice ottiene dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo di un appalto di forniture. La committente propone opposizione, contestando l’accordo sui prezzi e invocando un diverso ordine di acquisto; la creditrice resiste e formula domanda riconvenzionale per i danni da mancato pagamento.

Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione, revoca il decreto e condanna l’opponente al pagamento di una somma ridotta. La Corte di appello, in parziale riforma, ulteriormente riduce l’importo dovuto e conferma nel resto, compensando integralmente le spese. La committente ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La ricorrente sostiene che il contratto si sia formato sull’ordine di acquisto n. 52-bis, e non sull’ordine n. 53 richiamato dai giudici di merito, contestando la valenza probatoria del disconoscimento operato dalla controparte.

La Corte richiama il principio secondo cui la mancata richiesta di verificazione preclude al giudice l’accertamento dell’autenticità e impedisce a chi ha disconosciuto di trarne elementi favorevoli, citando Cass., Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3602. Sul punto la motivazione è lineare: entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che l’ordine n. 52-bis fosse stato sottoscritto dalla controparte, che lo ha tempestivamente disconosciuto nel contenuto e nella sottoscrizione, mentre l’opponente ha omesso di chiederne la verificazione.

Si tratta di un apprezzamento di fatto compiuto concordemente nei due gradi, non sindacabile in legittimità. Il disconoscimento, precisa la Corte, non richiede forma vincolata ma deve essere specifico e determinato, non riducendosi a mera espressione di stile, secondo Cass., Sez. I, 8 luglio 2024, n. 18491. La ricorrente, in realtà, mira a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, essendo stato accertato che, a fronte dell’ordine n. 53, l’appaltatrice vi ha dato esecuzione.

Anche il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente denuncia l’omesso esame di documenti decisivi, in particolare delle fatture e dell’estratto conto, dai quali emergerebbe l’accettazione dell’ordine n. 52-bis e una diversa quantificazione del corrispettivo. La Corte osserva che i giudici di merito hanno valutato l’estrat.to conto applicando i prezzi dell’ordine n. 53 e che le doglianze difettano di specificità, mirando a una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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