Attenuante speciale tenuità esclusa nel reato continuato di cessione (Cass. pen. Sez. 6 n. 6871 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. In materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti, potendo il mancato riconoscimento essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo. Quanto al trattamento sanzionatorio per i reati satellite in continuazione, l’onere motivazionale è correlato all’entità degli aumenti: una specifica e dettagliata motivazione è necessaria solo quando la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale, mentre un aumento di esigua entità esclude l’abuso del potere discrezionale e depone per una ponderata valutazione.
Il Fatto
Con sentenza del 19 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, in sede di rito abbreviato, aveva condannato sei imputati per una serie di reati di cessione di sostanze stupefacenti, nonché, per uno di essi, anche per ricettazione e detenzione illecita di un’arma. Le indagini avevano ricostruito l’esistenza di due piazze di spaccio operative nella stessa via, gestite da gruppi familiari, con la collaborazione di un terzo soggetto.
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena per uno degli imputati, revocato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per due di essi, applicando l’interdizione per la durata di cinque anni, e disposto la confisca del denaro, dell’arma e dello stupefacente. Avverso tale sentenza, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione all’applicazione delle attenuanti generiche, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dell’attenuante del lucro di speciale tenuità e del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, esaminando analiticamente le singole doglianze. In primo luogo, ha ritenuto inammissibili i ricorsi proposti da due imputati avverso il diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il giudizio del merite è insindacabile in legittimità se la motivazione è adeguata e non illogica. La gravità oggettiva dei reati, la serialità delle cessioni di diverse tipologie di stupefacente e i precedenti penali, seppur risalenti, sono stati considerati elementi ostativi non elisi dal comportamento processuale.
Con riguardo al ricorso di un altro imputato, la Corte ha affrontato la questione centrale relativa all’applicabilità dell’art. 62, n. 4, cod. pen. al delitto continuato. Richiamando un proprio precedente, ha affermato che l’attenuante è configurabile solo in presenza di una finalità di lucro marginale dell’intera condotta e di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità per ciascun episodio. Nel caso di specie, l’entità della cessione e la reiterazione delle vendite, anche nell’arco della stessa giornata, hanno escluso la tenuità del lucro perseguito. La Corte ha inoltre chiarito che il riferimento all’assenza di prova sulle spese di approvvigionamento serve solo a superare la tesi difensiva del ricavo netto, non a motivare la mancata applicazione dell’attenuante.
Quanto ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e la determinazione degli aumenti per la continuazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021 (Pizzone), secondo cui l’onere motivazionale è funzionale a garantire il controllo sul buon uso del potere discrezionale, ma non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una motivazione specifica e dettagliata è necessaria quando la pena è prossima al massimo edittale, mentre un aumento di esigua entità per i reati satellite esclude l’abuso del potere discrezionale. Nella fattispecie, gli aumenti erano di entità davvero modesta, il che ha reso sufficiente la motivazione sintetica della sentenza impugnata.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto la Corte di appello aveva implicitamente escluso la configurabilità, argomentando diffusamente sulla gravità dei fatti, con specifico riferimento alla detenzione di un quantitativo non modesto di cocaina e alla vendita a una pluralità indiscriminata di acquirenti, inclusi minori di età.
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Nota della Redazione
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