Reclamo ex art. 18 legge fall. fondato solo su vizi di rito: è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 5290 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto ai sensi dell’art. 18 legge fall. laddove sia fondato esclusivamente su asseriti vizi di rito, che non rientrino tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito relative all’insussistenza dei presupposti della fallibilità. Il contraddittorio nel procedimento prefallimentare è validamente instaurato nei confronti del legale rappresentante della società, quale risulta all’esito della sostituzione disposta dall’amministratore giudiziario; non ogni soggetto interessato, ivi incluso il socio di maggioranza, è destinatario della convocazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina dichiarò il fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione volontaria, su istanza del pubblico ministero. La società era sottoposta a sequestro e amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011: il liquidatore volontario, socio al 98% del capitale, era stato sostituito da un liquidatore nominato dall’amministratore giudiziario. Il socio propose reclamo avverso la sentenza di fallimento, lamentando di non essere stato convocato nel procedimento prefallimentare. La Corte d’Appello di Messina rigettò il reclamo. Avverso tale sentenza il socio ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo denunciavano la violazione dell’art. 18 legge fall., il secondo e il terzo l’illegittimità dell’art. 15 legge fall. per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 24 e 41 Cost. e con l’art. 6 CEDU.
La Corte ha richiamato la proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., condividendone integralmente le argomentazioni. Il giudice di merito aveva posto a fondamento del rigetto una duplice ratio decidendi: la carenza di legittimazione del liquidatore volontario, ormai rimosso e sostituito, e la mancata proposizione di specifica doglianza sui presupposti del fallimento. La seconda ratio è stata ritenuta già di per sé sufficiente, sostanziando una valutazione di genericità del reclamo.
Secondo un orientamento consolidato, richiamato dalla Corte, è inammissibile il reclamo ex art. 18 legge fall. che si fondi esclusivamente su vizi di rito, senza la deduzione delle questioni di merito. Il ricorrente aveva l’onere di specificare, in sede di reclamo, le ragioni ostative alla dichiarazione di fallimento, mentre si era limitato ad affermare la preclusione alla partecipazione al procedimento.
La Corte ha inoltre escluso che la mancata convocazione del socio di maggioranza possa integrare un vizio del procedimento: il contraddittorio era stato correttamente instaurato nei confronti del legale rappresentante della società, ossia del liquidatore nominato dall’amministratore giudiziario. L’assunto del ricorrente, secondo cui avrebbe potuto proporre una procedura concorsuale minore, è stato ritenuto generico e comunque non idoneo a smentire la sussistenza dei presupposti della fallibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.