Il ripristino ambientale post-estrattivo è attività d’impresa ai fini PEX (Cass. civ. Sez. 5 n. 10466 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di partecipation exemption, ai sensi dell’art. 87 TUIR, il requisito della commercialità della partecipata non viene meno per il solo fatto che questa sia in stato di liquidazione, né per la circostanza che la sua attività sia ormai limitata al ripristino ambientale dei suoli. L’attività di ripristino, imposta da autorizzazioni e prescrizioni amministrative, costituisce necessaria conseguenza e prosecuzione dell’attività di coltivazione estrattiva, pacificamente industriale, e pertanto non è estranea al segmento estrattivo. Ne deriva che la minusvalenza realizzata sulla partecipazione in una società siffatta è indeducibile, difettando il presupposto della non commercialità dell’impresa partecipata previsto dall’art. 87, comma 1, lett. d), TUIR.
Il Fatto
La società contribuente, titolare del 50% del capitale di una società esercente attività di estrazione di ghiaia e sabbia, aveva iscritto a bilancio una svalutazione della partecipazione, deducendo integralmente la conseguente minusvalenza, in quanto riteneva la partecipata priva dei requisiti per il regime PEX. L’Agenzia delle entrate, all’esito di un controllo, recuperava a tassazione la minusvalenza, ritenendo invece sussistente il requisito della commercialità, con consequenziale indeducibilità della perdita. La società impugnava l’avviso di accertamento. Sia la Corte di giustizia tributaria di primo grado sia quella di secondo grado rigettavano le ragioni della contribuente, affermando che l’attività di ripristino dei suoli, dopo la conclusione della coltivazione della cava, rappresenta la fase conclusiva dell’attività economica già intrapresa e, quindi, esercizio dell’attività commerciale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo, affermando che esso incorre nel divieto derivante dalla doppia conforme di merito di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c. I primi due motivi sono invece dichiarati inammissibili e comunque manifestamente infondati.
Quanto all’inammissibilità, i motivi si riferiscono ad elementi fattuali senza indicare donde essi risultino con immediata evidenza dagli atti dei giudizi di merito e non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva infatti accertato che gli immobili della partecipata avevano destinazione estrattiva e che, nel periodo considerato, risultavano operazioni passive di importo non trascurabile realizzate nei confronti di altre società operanti nel settore, non riconducibili alla mera necessità di ripristino delle aree. I motivi di ricorso, non confrontandosi con tale accertamento, riproponevano la questione della pretesa mancata redditività dell’attività ripristinatoria, senza considerare che l’attività svolta non consisteva affatto nella mera necessità di ripristino.
Sotto il profilo della manifesta infondatezza, la Corte osserva che la contribuente non allega né dimostra che la partecipazione attenesse a società di gestione immobiliare o a società il cui patrimonio fosse costituito da immobili patrimoniali, secondo il principio espresso da Cass. n. 12138 del 2019. In ogni caso, anche a voler superare gli accertamenti in fatto del giudice d’appello, l’attività di ripristino non è affatto estranea al segmento estrattivo dell’attività di coltivazione, che non si risolve nella pura e semplice estrazione, poiché il ripristino ne costituisce una necessaria conseguenza. La contribuente stessa, ammettendo che il ripristino era imposto da autorizzazioni e prescrizioni amministrative, cade in contraddizione non illustrando per quale ragione queste attività, obbligatoriamente collegate all’estrazione, non debbano essere considerate a tutti gli effetti attività d’impresa.
Il ricorso è pertanto rigettato. La contribuente è condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.600, comprensivi della maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché al pagamento della somma di euro 1.100 alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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