Estinzione anticipata del credito al consumo (ABF Collegio di Bologna n. 3778 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti gli oneri posti a suo carico, a prescindere dalla loro destinazione finale e dalla circostanza che siano corrisposti a terzi. I costi up front si rimborsano secondo il metodo della curva degli interessi, salvo diversa previsione pattizia; i costi recurring secondo il criterio di proporzionalità lineare. Ove il modulo SECCI preveda il rimborso degli interessi non maturati in proporzione al tempo residuo e, al contempo, un piano di ammortamento alla francese, l’ambiguità della clausola si risolve, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005, in favore del consumatore, applicandosi il pro rata temporis. Le imposte e gli oneri erariali non sono soggetti a riduzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso nel 2015 un contratto di finanziamento a tasso fisso, con delegazione di pagamento di quota dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel novembre 2019, in corrispondenza della rata n. 50. Esperita senza esito la fase di reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, quantificate con il criterio della proporzionalità lineare, oltre interessi legali dal giorno dell’estinzione.
L’intermediario ha resistito sostenendo di aver già rimborsato quanto dovuto. Ha eccepito l’applicazione del testo dell’art. 125-sexies TUB vigente alla data di sottoscrizione, l’irretroattività della sentenza Lexitor, la non rimborsabilità dei costi pagati a terzi e la correttezza del calcolo degli interessi operato secondo il piano di ammortamento alla francese.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla natura imperativa dell’art. 125-sexies TUB, non derogabile dalle parti, e ricostruisce il quadro normativo. La riformulazione del 2021 aveva limitato il rimborso dei costi up front ai soli contratti successivi alla novella, ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nella parte in cui escludeva tali costi per i contratti anteriori. Per i finanziamenti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova quindi applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.
Il Collegio richiama la continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e fissa i criteri: per i costi recurring si applica la proporzionalità lineare; per quelli up front, in assenza di diversa previsione, il metodo della curva degli interessi. Le commissioni per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all’intermediario del credito sono qualificate entrambe up front, perché riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.
Sulla richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi, il Collegio rileva un’ambiguità delle clausole contrattuali: il modulo SECCI prevede il rimborso della quota di interessi non maturata in proporzione al tempo residuo, mentre il piano di ammortamento alla francese distribuisce gli interessi in misura decrescente. Secondo gli orientamenti del Collegio di Coordinamento n. 6885/2022 e n. 6888/2022, l’ambiguità si risolve applicando il pro rata temporis anche agli interessi, in virtù del principio di interpretazione più favorevole al consumatore.
Il Collegio esclude inoltre che la sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, invocata dall’intermediario, sia pertinente: essa riguarda i soli contratti di credito immobiliare, settore assistito dal PIES, e non il credito al consumo. Ribadisce infine la piena legittimazione passiva dell’intermediario per le provvigioni corrisposte al mediatore del credito.
Applicando i criteri, il Collegio riconosce euro 154,53 per le commissioni di perfezionamento ed euro 819,00 per le provvigioni, secondo la curva degli interessi, e ulteriori euro 1.007,89 per gli interessi corrispettivi, secondo il pro rata temporis. Il ricorso è quindi parzialmente accolto per complessivi euro 1.981,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo e non dall’estinzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 125-sexies TUB – Rimborso anticipato