Polizza multirischi eventi atmosferici: danno da bagnamento indennizzabile anche senza lesioni all’involucro (Arbitro Assicurativo n. 552 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di una polizza multirischi che estende la garanzia eventi atmosferici ai danni da bagnamento all’interno dell’abitazione, ove non chiarisca se la copertura richieda la compresenza del collegamento diretto con la caduta di pioggia e del danneggiamento dell’involucro edilizio, è ambigua e va interpretata, ai sensi dell’art. 1370 cod. civ. e dell’art. 35 cod. cons., nel senso più favorevole all’assicurato. È pertanto sufficiente che il danno da bagnamento sia direttamente causato dalle precipitazioni atmosferiche, non essendo necessaria anche la presenza di rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti. Incombe del resto sull’assicuratore l’onere di provare i presupposti di fatto delle clausole di delimitazione del rischio, quali fatti impeditivi del diritto all’indennizzo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’impresa convenuta una polizza danni multirischi comprensiva della garanzia eventi atmosferici. Il 19 settembre 2024, a seguito di intense precipitazioni, il piano seminterrato dell’abitazione subiva un allagamento con danni da bagnamento.
Denunciato il sinistro, l’impresa negava l’indennizzo sostenendo che il danno derivasse da un accumulo esterno di acqua defluito all’interno e che la garanzia operasse solo in presenza di un danneggiamento dell’involucro edilizio. Esperita senza esito la fase del reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo accertarsi il diritto alla liquidazione; l’impresa insisteva per il rigetto, richiamando la distinzione tra accumulo dirompente e mero accumulo infiltrante.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua la questione nella lettura del punto 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, là dove l’impresa si impegna a indennizzare i danni materiali da bagnamento all’interno dell’abitazione «se direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine» ovvero «attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di tali eventi al tetto, pareti o serramenti».
Tale clausola è giudicata ambigua: non chiarisce se la copertura presupponga il concorso di entrambe le circostanze, se ne basti una sola, o se comunque occorra un danneggiamento dell’involucro. Il Collegio richiama allora il criterio dell’interpretazione contro il predisponente, posto dall’art. 1370 cod. civ., rafforzato, nei contratti tra consumatore e impresa, dall’art. 35 cod. cons., che impone clausole chiare e, nel dubbio, impone la lettura favorevole al consumatore.
Sul punto il Collegio richiama la Cass. n. 18324 del 2019, che ha dato continuità all’orientamento secondo cui il ricorso ai criteri di interpretazione oggettiva e alla clausola contra stipulatorem si impone per tutelare l’affidamento del contraente debole, nonché Cass. sez. III n. 866 del 2008 e Cass. sez. III n. 668 del 2016, secondo cui le clausole di delimitazione del rischio inserite in condizioni generali predisposte dall’assicuratore vanno intese, nel dubbio, in senso sfavorevole all’assicuratore.
Il Collegio affronta anche il riparto dell’onere probatorio, rilevando il contrasto della giurisprudenza di legittimità: da un lato l’indirizzo che non configura alcuna eccezione a carico dell’assicuratore (Cass. n. 15630 del 2018, Cass. n. 9205 del 2021), dall’altro quello, ritenuto più solido, che qualifica l’allegazione dei rischi non compresi come fatto impeditivo, con onere a carico dell’assicuratore (Cass. n. 1469 del 2025, Cass. n. 31251 del 2023, Cass. n. 1558 del 2018).
Nel caso concreto il Collegio ritiene che l’impresa non abbia assolto a tale onere: non è contestato che alla data del sinistro vi furono intense precipitazioni sull’immobile, e il danno da bagnamento presenta un collegamento diretto con esse. Verificata dunque una delle due condizioni previste dalla polizza, lette nel senso favorevole all’assicurato, l’evento rientra nel perimetro contrattuale. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto all’indennizzo, condanna dell’impresa al contributo di euro 200,00 in favore di IVASS e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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