Falsa carta d’identità e doppia conforme: inammissibili le doglianze di merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 6642 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, il motivo di ricorso per cassazione che invochi una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. In caso di c.d. doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Palermo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per alcuni reati contestati in concorso, estinti per intervenuta prescrizione, ma confermava la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 e 497-bis, secondo comma, cod. pen., per aver formato una falsa carta d’identità intestata a un terzo, inserendovi l’effige di uno degli imputati. La carta d’identità contraffatta era stata utilizzata per sottoscrivere un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di mobili presso esercizi commerciali, ottenendo così la consegna dei beni.
La pena veniva rideterminata in anni due e mesi otto di reclusione per un imputato e in anni tre di reclusione per l’altro. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con atti separati, deducendo vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale sotto molteplici profili, tra cui la mancata valutazione delle emergenze probatorie, l’omessa consulenza grafologica, il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto scrutinato i motivi volti a sollecitare una rilettura delle emergenze probatorie, ritenendoli inammissibili perché non è consentito in sede di legittimità invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Il ricorrente non può limitarsi a prospettare una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, poiché ciò esula dai poteri della Corte regolatrice.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la doglianza di travisamento, qualora la si voglia intendere come tale, non è consentita come formulata, poiché la prova omessa o travisata di natura dichiarativa deve essere riportata integralmente dal ricorrente, che non può limitarsi a estrapolarne alcuni brani. Tale vizio, in caso di c.d. doppia conforme, può essere dedotto solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado, come affermato da Sez. 3, n. 45537 del 2022.
Quanto alla censura relativa all’omessa consulenza grafologica, la Corte l’ha ritenuta aspecifica, non confrontandosi con la circostanza accertata che la carta d’identità era contraffatta e recava la fotografia di uno degli imputati con generalità diverse. Le doglianze non disarticolavano la valutazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, che aveva valorizzato il riconoscimento fisico degli autori da parte delle persone offese e la riconducibilità di alcuni recapiti a parenti degli imputati, elementi che non escludevano il concorso.
In relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi, e che la incensuratezza non è più di per sé sufficiente dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. La motivazione del diniego basata su gravità dei fatti, profitto e danno per le persone offese è stata ritenuta congrua. Infine, quanto alla pena, irrogata in misura pari al minimo edittale (anni due e mesi otto di reclusione), non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 497-bis c.p.
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso