Inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso il Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 29524 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Davanti al Tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, ai sensi dell’art. 678, comma 3, cod. proc. pen. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale esercita tali funzioni soltanto davanti al magistrato di sorveglianza e, dunque, non è legittimato a proporre impugnazione avverso un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorso proposto da un soggetto privo di legittimazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza di Milano, con decreto del 10 novembre 2025, aveva concesso un permesso premio a un detenuto. Il provvedimento richiamava per relationem la valutazione dei presupposti già compiuta in un precedente decreto del 17 ottobre 2025, con cui era stato concesso un primo permesso.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva proposto reclamo avverso quel secondo decreto. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 25 febbraio 2026, lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo che il provvedimento fosse meramente reiterativo del precedente e che il pubblico ministero, non avendo impugnato il primo, vi avesse fatto acquiescenza. Contro tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente la legittimazione del ricorrente, questione che si rivela assorbente rispetto ai motivi di merito articolati dal pubblico ministero.
Il Collegio richiama l’art. 678, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui davanti al Tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte d’appello. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, invece, esercita tali funzioni soltanto davanti al magistrato di sorveglianza. Ne deriva che egli non è legittimato a proporre impugnazione avverso un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, non potendo in quella sede esercitare le proprie funzioni.
La Corte conforta la conclusione con un proprio precedente, Sez. I n. 5394 del 13/01/2010, secondo cui spetta al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello, quale pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a impugnare i provvedimenti di detto organo giurisdizionale.
Il ricorso, in quanto presentato da un soggetto non legittimato, è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte dispone la trattazione in forma de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., non emergendo ragioni per una diversa definizione.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che la natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza, richiamando Sez. U n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.