Confisca e restituzione a terzo estraneo richiedono prova dello jus possidendi (Cass. pen. Sez. V n. 1049 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate o confiscate ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., non può accogliere la domanda del terzo estraneo al giudizio di cognizione sul solo favor possessionis. Occorre l’accertamento del jus possidendi, cioè dell’effettiva titolarità del diritto vantato, da verificare con rigore e a prescindere dall’intestazione formale del bene. Prospettazioni non verificabili positivamente né idonee a dimostrare con rigore l’appartenenza del bene all’istante non giustificano la restituzione. Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizio di motivazione, dispone degli stessi poteri del giudice sostituito, con il solo vincolo di non riprodurre il percorso logico censurato. Sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che, omettendo il confronto con la ratio decidendi, si risolvono in una diversa ricostruzione di fatto.
Il Fatto
Un terzo estraneo ai reati contesta, davanti al giudice dell’esecuzione, la confisca di una somma di denaro contante confiscata nel processo penale definito con condanna irrevocabile del congiunto per usura e tentata estorsione aggravata. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, respinge due volte l’opposizione contro il diniego di restituzione.
Avverso il secondo provvedimento il terzo propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Il ricorrente sostiene la veridicità della propria versione: i contratti di finanziamento, la fideiussione prestata a garanzia dei debiti del congiunto e i prelievi in contanti, giustificati dal timore di pignoramento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola consolidata in tema di restituzione: il giudice dell’esecuzione deve acclarare l’effettiva titolarità del diritto alla restituzione dei beni ablati, a prescindere dall’intestazione formale, senza accontentarsi di prospettazioni non verificabili o non idonee a provarne con rigore l’appartenenza all’istante. Richiama sul punto un orientamento risalente e costante, comprensivo di pronunce delle Sezioni Unite.
Il secondo principio riguarda il giudizio di rinvio: dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha i medesimi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, è tenuto a un nuovo completo esame della regiudicanda e può autonomamente ricostruire i fatti e apprezzare il valore delle fonti di prova, con il solo vincolo di non riprodurre il percorso logico già censurato.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che la Corte territoriale ha superato il profilo di contraddittorietà indicato dalla pronuncia rescindente e ha motivato con argomenti non manifestamente illogici: la piena consapevolezza dell’esposizione debitoria del congiunto, la partecipazione cosciente alle operazioni bancarie, l’assunzione della garanzia fideiussoria e l’apprensione delle difficoltà economiche già nell’agosto 2009 rendono inverosimile l’assunto di una tardiva attivazione solo dopo la stipula del finanziamento di settembre.
La Corte valorizza poi il contenuto dei decreti ingiuntivi del 2010, il mutuo chirografario concesso nel novembre 2009 e la regolarità dei pagamenti fino al marzo 2010, per escludere che a settembre 2009 sussistesse un imminente pericolo di azioni creditorie. Depone infine per l’inconsistenza della tesi la mancata reazione all’esecuzione del sequestro con gli ordinari strumenti di impugnazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile: le doglianze sono generiche, perché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi del provvedimento, e sollecitano una diversa ricostruzione in fatto, estranea al giudizio di legittimità. Alla declaratoria conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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