Impegni AGCM e claim di primato: sindacato estrinseco sulla discrezionalità (Cons. Stato n. 6631 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato gode di ampia discrezionalità nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno presentate dall’impresa destinataria di un procedimento per pratica scorretta, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo. Tale discrezionalità opera su un duplice piano: nell’accertare se la gravità e la manifesta scorrettezza della condotta impongano comunque la conclusione sanzionatoria, e nel valutare l’idoneità concreta delle misure proposte a rimuovere i profili contestati. Il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e si arresta dinanzi all’evidenza dell’illogicità o della irragionevolezza della motivazione, non potendo sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell’Autorità. La tutela dei consumatori, e non la composizione del conflitto tra concorrenti, costituisce la finalità dei poteri esercitati in sede di accettazione degli impegni.
Il Fatto
La società appellante gestisce un portale di intermediazione immobiliare e contesta il provvedimento con cui l’AGCM ha accolto gli impegni presentati da un concorrente, destinatario di un procedimento per diffusione di messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli in ordine alla posizione di primato vantata sul mercato. Il claim contestato, del tipo “il N. 1 in Italia”, era diffuso sul sito e sull’app del concorrente senza indicazione immediata dei parametri e delle fonti posti a suo fondamento.
L’Autorità ha ritenuto sufficienti le misure proposte, consistenti nella indicazione delle fonti e dei criteri di selezione dei parametri, nell’aggiornamento periodico dei dati e nell’impegno a eliminare il claim ove i dati non avessero più confermato il primato. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso dell’odierna appellante, che ha proposto appello dolendosi, tra l’altro, della supposta insindacabilità delle scelte dell’Autorità, della disparità di trattamento rispetto a un precedente procedimento che aveva coinvolto la stessa appellante e dell’insufficienza delle informazioni rese sull’app.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro del proprio sindacato muovendo dalla giurisprudenza della Sezione richiamata nel provvedimento. L’AGCM dispone di ampia discrezionalità sia nel verificare se la gravità intrinseca del caso imponga la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, sia nel valutare il contenuto degli impegni. Ne deriva che la valutazione tecnico-discrezionale è sindacabile solo ab estrinseco, ossia in presenza di illogicità o irragionevolezza evidenti della motivazione.
Su questo piano l’accoglimento degli impegni non appare viziato. Il giudice amministrativo, anche ove si ammetta un controllo pieno, non può spingersi fino a sindacare il merito della scelta, sostituendo la propria valutazione a quella dell’Autorità. Resta estranea ai poteri dell’AGCM la composizione del conflitto tra due professionisti concorrenti, questione che può essere portata dinanzi al giudice ordinario: la finalità dei poteri esercitati è la tutela dei consumatori, non l’accertamento di quale impresa sia leader di mercato.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto al precedente provvedimento del 2016, la Corte ribadisce che essa può fondare un vizio provvedimentale solo in presenza di perfetta identità delle fattispecie, mentre la sola diversità di trattamento non vale di per sé a dimostrare l’eccesso di potere. Nel caso concreto anche nei confronti dell’appellante l’Autorità aveva accettato gli impegni, e il successivo provvedimento sanzionatorio era scaturito unicamente dall’inottemperanza agli stessi. I due procedimenti riguardavano condotte simili ma non identiche, con impegni correlati alle rispettive contestazioni.
La Corte esclude inoltre il prospettato mutamento di approccio: in entrambi i casi claim di leadership sono stati ritenuti utilizzabili a condizione che siano supportati da criteri predefiniti, aggiornati periodicamente e resi noti ai consumatori tramite link accessibili. La necessità di parametri “oggettivi” non è risolutiva, giacché è dubbia l’esistenza di un metodo ufficiale idoneo ad assegnare con certezza il primato, potendosi declinare la leadership rispetto a parametri diversi e non incompatibili; ciò che rileva è la trasparenza sull’origine del claim.
Sul versante del contraddittorio, le doglianze relative alla incompletezza dell’accesso avrebbero potuto giustificare un ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ma non consentono di dedurre automaticamente un vizio invalidante del provvedimento. L’Autorità ha legittimamente disposto il differimento dell’accesso ai sensi dell’art. 11 del Regolamento sulle procedure istruttorie, e l’appellante ha potuto proporre motivi aggiunti dopo la piena ostensione. Quanto all’app, l’Autorità ha ritenuto idonee le integrazioni informative e il parametro dei nuovi download, criterio ulteriore e non esclusivo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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