Requisito di capacità tecnica non comprovato e risarcimento per equivalente (Cons. Stato n. 7421 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato di esecuzione dei servizi prodotto in gara per comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è idoneo solo se prova in modo univoco che le prestazioni certificate corrispondono a quelle richieste dal disciplinare. L’onere della prova della veridicità del certificato grava sull’operatore economico che lo produce. Quando la documentazione chiarificatrice sia nella disponibilità dell’aggiudicataria o del soggetto che ha rilasciato la certificazione, il giudice può trarre argomenti di prova, ai sensi degli artt. 116, secondo comma, e 118, secondo comma, cod. proc. civ., dall’inerzia delle parti onerate, in applicazione del principio di vicinanza alla prova. L’illegittimità dell’aggiudicazione, ove il contratto sia stato interamente eseguito, va accertata ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con condanna dell’amministrazione a proporre il pagamento secondo i criteri dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società appellante, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione di un appalto di manutenzione di microfiltri a dischi rotanti negli impianti di depurazione gestiti dalla stazione appaltante. Il TAR Lazio respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure sul criterio del minor prezzo, sulle segnalazioni presso l’ANAC e sul possesso del requisito economico-finanziario.

In appello la società ribadisce che il certificato di esecuzione prodotto dall’aggiudicataria riguarderebbe impianti privi della caratteristica tecnica richiesta dal punto 13 del disciplinare, che imponeva servizi di manutenzione di microfiltri a dischi rotanti per almeno 600.000 euro nei trentasei mesi precedenti. Deduce inoltre che il certificato è stato emesso dopo l’aggiudicazione e chiede istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo. L’istanza di accesso è stata presentata entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e il ricorso entro trenta giorni dalla risposta della stazione appaltante. L’accesso era comunque necessario per articolare la censura sul requisito, e il certificato è datato successivamente all’istanza, così che l’appellante non avrebbe potuto indicarlo tra gli atti richiesti.

Nel merito è fondato e assorbente il motivo sul difetto di prova del requisito. La verificazione disposta ex art. 66 cod. proc. amm. ha evidenziato che per tre impianti non è possibile risalire alla presenza, all’epoca, dei filtri a dischi rotanti; per il quarto la documentazione fotografica induce a escluderne la localizzazione presso il sito certificato. Le fatture e la relazione del fornitore non chiariscono la natura dei microfiltri.

La Corte sottolinea il carattere decisivo dell’ordine di esibizione impartito ex art. 210 cod. proc. civ., rimasto inadempiuto: il consulente dell’aggiudicataria non ha depositato la documentazione integrativa richiesta. Tale condotta, unita alla disponibilità dei documenti in capo all’aggiudicataria e al soggetto che ha rilasciato il certificato, consente di trarre argomenti di prova ai sensi degli artt. 116 e 118 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., secondo il principio di vicinanza alla prova richiamato dalla Cass. civ., sez. V, ord. n. 6251 del 2025. Il requisito, pertanto, non risulta comprovato.

Accolto l’appello, la Sezione rileva che il contratto è stato interamente eseguito: opera quindi l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e si accerta l’illegittimità dell’aggiudicazione ai fini risarcitori. Riconosciuto il lucro cessante per la mancata aggiudicazione, la liquidazione segue la condanna sui criteri dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.: la stazione appaltante deve proporre il pagamento dell’utile ricavabile dall’offerta, detratto l’aliunde perceptum, con rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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