Il superminimo di funzione per competenze effettive non richiede individuazione formale delle figure (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7278 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione degli accordi collettivi aziendali, il riconoscimento delle “specifiche competenze funzionali o gestionali” previste per l’attribuzione del superminimo di funzione ai dipendenti inquadrati nel III livello è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, ma non richiede forme determinate, potendo risultare dalla stessa natura dei compiti e dei ruoli effettivamente assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia allegato e dimostrato lo svolgimento di mansioni identiche a quelle di colleghi già destinatari del beneficio, grava sul datore di lavoro l’onere di indicare le ragioni di non idoneità delle funzioni svolte, i tratti differenziali del lavoro dei colleghi equiparati e i contenuti della diversa storia professionale di questi ultimi, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e con l’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.. Va, altresì, ribadito che la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme, ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, un caposervizio di funicolare inquadrato nel III livello (parametro 205), diretta ad ottenere l’indennità di superminimo di funzione nella misura mensile prevista dall’accordo aziendale. Il beneficio era stato riconosciuto in primo grado sulla base dell’accertamento che il dipendente svolgeva mansioni identiche a quelle di altri colleghi, anch’essi capiservizio con medesimo inquadramento, che già percepivano l’emolumento.
La società, soccombente in entrambi i gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea interpretazione dell’accordo collettivo e l’illegittima inversione dell’onere probatorio, nonché l’omesso esame di una circostanza che riteneva decisiva, ossia che i capiservizio delle funicolari fossero inquadrati indifferentemente nel parametro 193 o nel 205 pur svolgendo le stesse mansioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso entrambi i motivi di ricorso, con motivazione articolata e di rilevante spessore ermeneutico. Quanto al primo motivo, la Sezione Lavoro ha escluso la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando la distinta portata precettiva delle clausole dell’accordo del 23.6.2000. In particolare, ha chiarito che la previsione di apertura, relativa alla ricerca e individuazione delle “figure professionali di sostanziale supporto all’attività dell’azienda”, attiene all’estensione del nuovo sistema retributivo nel suo complesso, mentre la successiva ipotesi sub b) riguarda specificamente il riconoscimento delle competenze funzionali o gestionali ai fini della corresponsione del superminimo. Il Collegio ha inoltre rilevato che tali riconoscimenti, non essendo previste forme determinate, ben potevano risultare dalla stessa natura dei compiti effettivamente assegnati e dalla loro obiettiva rilevanza.
Sotto il profilo probatorio, la Corte ha ritenuto corretta la distribuzione dell’onere della prova operata dalla Corte territoriale, la quale aveva accertato che il lavoratore aveva compiutamente allegato lo svolgimento di determinate attività e l’identità di mansioni con colleghi nominativamente indicati, percettori del beneficio. La Corte distrettuale aveva quindi correttamente posto a carico del datore di lavoro l’onere di contestare specificamente tali deduzioni, ai sensi dell’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., richiamando il principio di cui alla pronuncia n. 3974 del 2012. La società, tuttavia, si era limitata a contestazioni generiche, senza allegare elementi concreti circa la diversità delle mansioni o la differente storia professionale dei colleghi indicati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità sotto plurimi profili. In primo luogo, la censura ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. si scontrava con la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., ricorrendo nella specie l’ipotesi di doppia conforme. In ogni caso, la doglianza si risolveva in un non consentito riesame del merito, fondandosi su un apprezzamento delle risultanze istruttorie divergente da quello dei giudici di merito. Infine, la circostanza dedotta non era comunque decisiva, attesa la natura della domanda, relativa non al corretto inquadramento ma ai presupposti di riconoscimento di uno specifico emolumento, presupposti accertati in fatto in modo incensurabile.
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Nota della Redazione
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