Falsa autocertificazione DURC e falso ideologico in atto pubblico (Cass. pen. Sez. V n. 40761 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico è configurabile ogni volta che una norma attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, collegando l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. La dichiarazione sostitutiva del DURC, resa ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000, è atto destinato per sua natura a provare la verità delle circostanze attestate, sicché la sua falsità integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. Non rileva, ai fini della configurabilità del reato, che l’omesso versamento contributivo sia di importo inferiore alla soglia di gravità o non definitivamente accertato, poiché il falso concerne il possesso del requisito al momento della domanda, non l’effettivo ammontare del debito.
Il Fatto
La ricorrente, legale rappresentante di una società di costruzioni, era stata condannata in primo grado per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 06.02.2025, aveva confermato la pronuncia. Le si contestava di aver falsamente attestato all’ufficio tecnico di un Comune il possesso dei requisiti per la partecipazione all’affidamento diretto di lavori di realizzazione di un tratto fognario, allegando un DURC contraffatto nella data. Al momento della domanda, infatti, la società non risultava in regola con gli obblighi contributivi previdenziali presso l’INPS, ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016.
Avverso la decisione territoriale la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione degli artt. 483 cod. pen., 47 e 38 del d.P.R. n. 445/2000 e 80 del d.lgs. n. 50/2016, e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il delitto di falso ideologico è configurabile solo quando una specifica norma attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l’efficacia probatoria dell’atto al dovere del dichiarante di affermare il vero, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28 del 15.12.1999.
Nella specie, la falsa autodichiarazione sostituiva il documento unico di regolarità contributiva, resa alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 4, comma 14-bis del d.l. n. 70/2011, con natura di autocertificazione ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione concerneva una qualità del dichiarante — la regolarità contributiva INPS e INAIL — rilevante anche al fine di prevenzione e controllo dell’evasione. Solo il possesso di tale autocertificazione legittima il dichiarante a essere parte dei rapporti pubblicistici.
La Corte ha poi respinto l’obiezione secondo cui la ricorrente avrebbe avuto diritto al rilascio del DURC, poiché gli omessi versamenti per un importo inferiore alla soglia non risultavano ancora definitivamente accertati. Il requisito era falsamente posseduto perché il DURC non era stato richiesto prima della scadenza del bando: il documento fu chiesto solo dopo la presentazione della domanda, con falsificazione della data, al fine di far apparire preesistente il possesso dei requisiti.
Infine, il rigetto ha riguardato l’ulteriore rilievo sull’assenza delle condizioni ostative. L’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 non considera irrilevante la violazione contributiva grave non definitivamente accertata, ma prevede che l’operatore possa essere escluso quando la stazione appaltante è a conoscenza e può dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. La sentenza territoriale ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. valorizzando le modalità della condotta e la circostanza che la falsa dichiarazione era strumentale all’ottenimento dell’affidamento di lavori pubblici e quindi al conseguimento di significativi profitti. Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudizio sull’offesa va effettuato con i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi, come chiarito dalla Sez. VII n. 10481 del 19.01.2022. Al rigetto è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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