Revoca dell’affidamento terapeutico e obbligo di motivare il dies a quo (Cass. pen. Sez. I n. 36342 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova, applicabile all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che deve motivare logicamente l’uso del potere conferitogli. La decorrenza della revoca non opera in via automatica ex tunc: il giudice deve individuare il dies a quo valutando la gravità del comportamento, la condotta complessivamente tenuta durante la prova e l’incidenza delle prescrizioni. È viziata da contraddittorietà la motivazione che retrodata la revoca a un periodo in cui il programma terapeutico risultava ancora rispettato, collocando in un momento successivo l’evento che ha determinato l’incompatibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con provvedimento del 18 marzo 2026, ha ratificato il decreto di sospensione dell’affidamento terapeutico adottato dal Magistrato di sorveglianza e ha disposto la revoca della misura alternativa con decorrenza dal 23 settembre 2025.
Il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli art. 47, comma 11, ord. pen. e art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la revoca sia fatta decorrere dal momento dell’ingresso in comunità, benché il Tribunale stesso abbia riconosciuto che nei primi due mesi non erano emerse anomalie comportamentali. Il ricorrente invoca gli orientamenti della Corte che escludono un’operatività automatica ex tunc della revoca e richiedono una specifica motivazione sul dies a quo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta la questione dell’astensione dall’udienza proclamata dalle Camere penali. Poiché il procedimento segue le forme della camera di consiglio senza presenza delle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., la declaratoria di astensione del difensore non comporta alcun rinvio. L’art. 3 del Codice di autoregolamentazione richiama la mancata comparizione per gli atti in cui la presenza sia prevista, anche se non obbligatoria: dove la presenza è esclusa, la adesione all’astensione è irrilevante. La Corte richiama il costante insegnamento secondo cui, in Cassazione con trattazione in camera di consiglio senza intervento del difensore, la partecipazione all’astensione non giustifica il rinvio (Sez. 5 n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti; Sez. 5 n. 26764 del 20/04/2023, Dalla).
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 47, comma 11, ord. pen., applicabile all’affidamento terapeutico per effetto del rinvio dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, prevede la revoca quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. La revoca è però rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione logica e adeguata (Sez. 1 n. 27711 del 06/06/2013, De).
Per determinare la decorrenza della revoca, il giudice deve esaminare la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, la condotta complessivamente tenuta durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni (Sez. 1 n. 36470 del 29/04/2021, Valeri).
Il provvedimento impugnato presenta un profilo di contraddittorietà. Da un lato riconosce che nei primi due mesi di permanenza in comunità la condotta non ha manifestato criticità e colloca le condotte incompatibili a partire dal mese di dicembre; dall’altro fa retrocedere la revoca a un momento in cui il comportamento era conforme alle regole e al programma terapeutico. Lo stato di malessere, l’intervento dello psichiatra, l’abuso di farmaci e gli episodi di particolare gravità si collocano in un momento successivo all’inizio della misura. Il vizio si apprezza ancor meglio perché il Tribunale non afferma una mancata o apparente adesione fin dall’inizio, ma individua la causa scatenante dell’incompatibilità in eventi successivi.
Il provvedimento è quindi annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordine di omissione delle generalità in caso di diffusione a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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