Il giudice della riparazione non rivaluta le prove escluse (Cass. pen. Sez. 4 n. 3602 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione è tenuto a compiere una valutazione autonoma delle risultanze processuali, ma non può ritenere provati fatti che non siano stati considerati tali dal giudice della cognizione, né ritenere non provate circostanze che quest’ultimo abbia valutato dimostrate. La valutazione della colpa grave deve essere effettuata ex ante, secondo la prospettiva del giudice della cautela, e non può fondarsi su elementi probatori mai acquisiti nel dibattimento o su circostanze preesistenti e neutre, come la mera residenza nel luogo del fatto o l’aver subìto precedenti aggressioni puntualmente denunciate.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna respingeva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da due soggetti che avevano patito la custodia cautelare, protrattasi per circa centoquarantotto giorni di arresti domiciliari, per i reati di lesioni aggravate e porto di armi, dai quali erano stati assolti dal Tribunale di Parma con la formula “per non aver commesso il fatto”. L’assoluzione era dipesa dalla mancata acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, emigrata anni prima, la cui escussione in dibattimento era stata ritenuta impossibile ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen..
Il giudice della riparazione fondava il diniego sull’attendibilità di quelle stesse dichiarazioni, mai entrate nel fascicolo del dibattimento, e su ulteriori profili di colpa grave, ravvisati nella presenza dei ricorrenti, in prossimità del luogo del fatto, nel proprio Comune di residenza, e nei pregressi rapporti conflittuali con la persona offesa. Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ricordando che, in ipotesi di ingiustizia sostanziale, il giudice della riparazione deve verificare se l’imputato abbia, con condotta gravemente negligente o imprudente, colposamente indotto in errore l’autorità giudiziaria. Detta verifica va condotta con valutazione ex ante, sulla base del quadro indiziario disponibile al momento dell’emissione della misura, per accertare se l’apparenza della fondatezza delle accuse sia stata determinata anche dal comportamento del ricorrente.
La pronuncia richiama il costante insegnamento delle Sezioni Unite n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, e delle Sezioni Unite n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, secondo cui il giudice della riparazione gode di autonomia valutativa ma non può contraddire gli esiti del giudizio di cognizione. In particolare, la Corte evidenzia che non è consentito al giudice della riparazione una rivisitazione in chiave di critico dissenso della valenza dimostrativa degli elementi probatori, la cui ricostruzione storica resta quella operata dal giudice del merito.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva valorizzato dichiarazioni che, a causa della mancata acquisizione dibattimentale, non erano mai entrate nel patrimonio conoscitivo del giudice dell’assoluzione. Il giudice della riparazione non aveva indicato quali circostanze di fatto fossero state affermate o non escluse dalla sentenza penale, limitandosi a un richiamo antagonista a elementi mai valutati nel merito.
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente illogico ravvisare un profilo di colpa grave nella circostanza che i ricorrenti si trovassero nel territorio del proprio Comune di residenza il giorno del fatto, trattandosi di dato preesistente e neutro, privo di qualsiasi valenza prudenziale. Parimenti contraddittoria è stata ritenuta la valorizzazione dei rapporti conflittuali, desunti dalla circostanza che uno dei ricorrenti avesse subìto un’aggressione, regolarmente denunciata alle Forze dell’Ordine. Tale condotta dimostra inequivocabilmente la volontà di affidarsi allo Stato anziché ricorrere a forme di autotutela.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per una nuova valutazione della domanda, restando assorbito il motivo concernente la liquidazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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