Ambito applicativo del daspo per condotte collegate alla manifestazione sportiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 17587 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 legge n. 401/1989, le condotte violente si intendono commesse “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non solo quando siano tenute direttamente nel corso della competizione, ma anche quando siano ad essa collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. La legittimità del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (cd. daspo) imposto dal Questore sussiste pertanto anche per atti di violenza realizzati in un momento diverso e non contestuale alla gara, a condizione che sussista un immediato e univoco nesso eziologico con la manifestazione. Nel procedimento di convalida, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, è onere del destinatario della misura che deduca la lesione del diritto di difesa dimostrare di non aver potuto ottenere la documentazione nonostante gli esperiti tentativi di accesso.
Il Fatto
Il Questore di Bolzano aveva emesso nei confronti del ricorrente un provvedimento impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di tre anni, con contestuale obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia in occasione delle partite della squadra locale di hockey. Il provvedimento era stato convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Bolzano ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: il mancato esame della memoria difensiva; la lesione dei diritti di difesa per la tardiva ostensione degli atti; l’illegittimità della convalida per la parte relativa al divieto di accesso, non richiesta dal pubblico ministero; l’assenza di collegamento tra il fatto contestato e la manifestazione sportiva, trattandosi di un episodio avvenuto in un bar vicino al palazzetto due ore dopo la fine della gara.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i motivi di ricorso, ritenendo il primo manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato conteneva espressioni quali “vista la memoria difensiva” e “considerati gli argomenti difensivi non dirimenti”, chiaramente indicative di una valutazione critica delle argomentazioni difensive da parte del giudice della convalida.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il difensore aveva lamentato in termini generici la circostanza di aver avuto accesso agli atti solo dopo la convalida, senza indicare il momento della richiesta ovvero le ragioni, non imputabili allo stesso, che avessero impedito una tempestiva visione tramite accesso alla cancelleria. La Corte ha precisato che, garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, spetta al destinatario della misura dimostrare di non essere stato posto in condizione di esaminare la documentazione, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 20753 del 2016.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. L’eventuale convalida della parte amministrativa del provvedimento questorile, consistente nel divieto di accesso, non incideva sulla legittimità della statuizione relativa alla parte di natura giurisdizionale, ossia l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che costituiva l’unico oggetto della richiesta di convalida.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la condotta riconducibile alla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989. Il ricorrente aveva preso parte attiva a una violenta lite tra opposte tifoserie, verificatasi in un chiosco attiguo al palazzetto del ghiaccio, subito dopo l’incontro di hockey tra le due squadre locali.
La Corte ha ribadito che le condotte commesse “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” comprendono anche quelle collegate alla competizione da un rapporto di diretta e stretta causalità. La colluttazione, avvenuta a breve distanza temporale dalla partita, in luogo vicino all’impianto sportivo e tra sostenitori delle squadre opposte, presentava un immediato e univoco nesso eziologico con la manifestazione sportiva, rendendo legittima l’imposizione del daspo. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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