Ottemperanza e interessi legali ammessi solo se dedotti in ricorso (Cons. Stato n. 7790 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la prospettazione, contenuta nella memoria di replica, di una diversa qualificazione degli interessi dovuti in forza del giudicato non integra domanda nuova, quando resti nell’ambito dell’originaria pretesa di esatta esecuzione e sia di importo inferiore a quella inizialmente formulata. Il giudice dell’ottemperanza non supera i limiti del proprio potere quando si limita a dare attuazione all’ordine di deposito degli interessi legali contenuto nel titolo, senza modificarne il contenuto sostanziale. La contestazione meramente generica del calcolo recepito dal giudice di primo grado non è idonea a superarne l’attendibilità. La statuizione sulle spese resta espressione di ampio potere discrezionale, insindacabile in appello salvo irrazionalità manifesta o condanna della parte totalmente vittoriosa.

Il Fatto

Con sentenza la Corte d’Appello dell’Aquila n. 1083 del 2020 determinava l’indennità per l’occupazione temporanea di un fondo e ordinava alla società appaltante di depositare le somme presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, oltre interessi legali sulla parte non ancora depositata, da ogni scadenza annuale successiva al 7.10.2009 fino al deposito. La società provvedeva al versamento di euro 50.992,55.

I proprietari proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, lamentando l’insufficiente quantificazione degli interessi e chiedendo l’applicazione del tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. Solo con la memoria di replica prospettavano, in via subordinata, un diverso conteggio degli interessi legali ordinari. Il TAR accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società al deposito di ulteriori euro 3.532,44 e respingendo la pretesa del tasso maggiorato. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’impugnazione investe esclusivamente la somma di euro 3.532,44, essendo passata in giudicato la parte della sentenza che ha escluso l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c. Il thema decidendum resta dunque circoscritto alla correttezza del conteggio degli interessi legali ordinari.

Il primo motivo, con cui la società deduce l’inammissibilità della domanda subordinata per essere stata introdotta solo con la memoria di replica, è dichiarato infondato. La Corte osserva che la pretesa dei ricorrenti ha avuto fin dall’origine ad oggetto l’integrale e corretta esecuzione del giudicato, comprensiva degli interessi complessivamente dovuti. La memoria di replica non ha veicolato alcuna domanda nuova, ma ha soltanto prospettato una diversa qualificazione degli interessi, peraltro di importo ridotto rispetto alla quantificazione iniziale. L’argomentazione resta così ricondotta al perimetro dell’originaria domanda di esatta esecuzione.

Da tale rilievo deriva il rigetto, per necessaria conseguenza logica, del secondo motivo, che lamentava la tardività della pretesa e il vizio di extra petita. Esclusa la configurabilità di una domanda nuova, cadono anche l’asserita tardività e la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il terzo motivo, concernente l’asserito superamento dei limiti del giudizio di ottemperanza, è parimenti infondato. Il TAR si è limitato a dare esecuzione all’ordine di versamento degli interessi legali contenuto nel titolo, restando entro il perimetro del giudicato. La censura, inoltre, si risolve in una contestazione soltanto generica del calcolo recepito dal primo giudice e non è idonea a superarne l’attendibilità.

Infine, il quarto motivo sulle spese è dichiarato manifestamente infondato. Il Collegio richiama i principi della consolidata giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 9791 del 2023, secondo cui la statuizione sulle spese costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, insindacabile in appello salvo il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o di manifesta irrazionalità. Poiché la domanda è stata parzialmente accolta e la decisione non è irrazionale, la censura è respinta. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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