Richiesta di trattazione orale in appello: termine sospeso nel periodo feriale (Cass. pen. Sez. VI n. 25397 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni per la presentazione della richiesta di trattazione orale nel giudizio di appello, previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto, sancita dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non essendo prevista alcuna deroga espressa. Ne consegue che, se il decreto di citazione è notificato durante il periodo di sospensione, il termine riprende a decorrere dal 1 settembre e la richiesta proposta entro il quindicesimo giorno successivo è tempestiva. Qualora il difensore abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato integra un modello procedimentale difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, determinando nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per i reati previsti dagli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel giudizio di secondo grado, la difesa aveva presentato richiesta di trattazione orale, che i giudici di appello avevano ritenuto tardiva perché proposta oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione. Il processo era stato conseguentemente definito con rito camerale non partecipato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge processuale. Il ricorrente ha osservato che il decreto di citazione era stato notificato nel periodo di sospensione feriale e che la richiesta era stata inoltrata entro i dieci giorni dal decorso di detto periodo, risultando dunque tempestiva. Ha inoltre contestato l’affermazione della Corte, secondo cui si sarebbe proceduto con rito cartolare “non avendo le parti chiesto la discussione orale”. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato. In punto di fatto, dagli atti emergeva che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all’imputato il 25 agosto 2025 e che la richiesta di trattazione orale era stata presentata il 10 settembre 2025. La Corte di appello aveva reputato tardiva l’istanza sul presupposto che dovessero computarsi anche i giorni compresi tra il 25 e il 31 agosto 2025.
Secondo la Suprema Corte, tale valutazione è errata. Il principio generale relativo alla sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è espressamente derogato da alcuna disposizione in relazione alla presentazione della richiesta di trattazione orale, come già affermato da Sez. 6, n. 39559 del 18.09.2024.
Nel caso concreto, al momento della notifica del decreto di citazione il termine di quindici giorni per presentare la richiesta era sospeso e riprendeva a decorrere dal 1 settembre 2025. Il termine decorreva dunque da tale data e non era scaduto al 10 settembre, quando l’istanza fu proposta: la richiesta era quindi tempestiva.
La Corte ha poi richiamato l’orientamento maggioritario secondo cui, in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello del tutto difforme da quello prescelto. L’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza determina una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., come affermato da Sez. 5, n. 35803 del 09.10.2025 e da Sez. 6, n. 30069 del 23.05.2025.
La richiesta di trattazione orale costituisce, in questa prospettiva, l’esercizio di un autonomo e insindacabile diritto potestativo di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei difensori. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto a un’interlocuzione orale e diretta con il giudice, della quale viene invece privato in caso di trattazione cartolare. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti