Inderogabilità dei minimi tariffari forensi nella liquidazione giudiziale delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 11540 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale dei compensi per prestazioni forensi, in assenza di preventivo accordo tra le parti, i valori minimi previsti dai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 e, da ultimo, dal DM n. 147/2022, sono inderogabili da parte del giudice. La previsione di una soglia minima costituisce garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista ed è funzionale alla tutela del diritto di difesa. Il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso il carattere omnicomprensivo del corrispettivo. Nell’ipotesi di condanna alle spese, il contributo unificato grava “in ogni caso” sulla parte soccombente, essendo sottratto alla potestà del giudice.
Il Fatto
La contribuente impugnava una cartella di pagamento, emessa per la riscossione dell’imposta di registro dovuta per atti giudiziari relativi a diversi anni, per un importo complessivo di 62.437,42 euro. Il ricorso introduttivo era dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado per difetto di notifica alla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, ritenuta l’ammissibilità dell’impugnazione, accoglieva l’appello nel merito, ma condannava la parte soccombente al pagamento di un importo pari a 4.700,00 euro per le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso tale statuizione sulle spese proponeva ricorso per cassazione la contribuente, vittoriosa nel merito, deducendo la violazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. La ricorrente lamentava che la somma liquidata fosse inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi per lo scaglione di valore della controversia. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di liquidazione dei compensi professionali. Richiamato l’art. 13 della legge n. 247/2012, il Collegio ha evidenziato il passaggio dal sistema del DM n. 140/2012 a quello del DM n. 55/2014 e le successive modifiche introdotte dal DM n. 37/2018. Tale ultimo intervento ha eliminato, per il potere di riduzione, l’espressione “di regola” che aveva consentito alla giurisprudenza di ammettere una deroga ai minimi, sia pure con motivazione. La modifica ha quindi inteso ribadire l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di una diversa convenzione tra le parti.
La pronuncia ha quindi valorizzato la portata sistematica della disciplina, evidenziando come essa trascenda il mero interesse privato della categoria professionale. La fissazione di una soglia minima di remunerazione, anche alla luce della normativa sull’equo compenso, assolve alla tutela di un interesse pubblico, garantendo la qualità della prestazione e la piena effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. Tale ricostruzione non è stata ritenuta in contrasto con il diritto dell’Unione europea, considerata la sottoposizione delle tariffe al vaglio ministeriale e la possibilità per le parti di derogarvi convenzionalmente.
Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, la Corte ha precisato che il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello. Nel caso di specie, essendo la sentenza di merito intervenuta nel 2023, andavano applicati i parametri come modificati dal DM n. 147/2022. Tuttavia, la somma complessivamente liquidata per i due gradi di giudizio, pari a 4.700,00 euro, è risultata inferiore al minimo previsto per lo scaglione di valore tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, sia secondo le nuove che secondo le antecedenti tabelle.
Il ricorso è stato quindi accolto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese in 5.700,00 euro per il primo grado e 6.200,00 euro per il secondo, oltre spese forfettarie e accessori. Ha inoltre chiarito che, per effetto della condanna alle spese, il contributo unificato grava “in ogni caso” sulla parte soccombente, senza necessità di specifica pronuncia. Per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, il valore della causa è stato determinato in base al criterio del disputatum, e cioè al differenziale tra la somma attribuita e quella ritenuta corretta, integrato dal criterio del decisum.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.