Domanda di manleva del gestore idrico al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. III n. 636 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell’ente territoriale concedente, nell’ambito dell’azione risarcitoria promossa dall’utente per l’insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile. La domanda di manleva qualifica una garanzia impropria, che è il riflesso della domanda principale risarcitoria e con essa condivide il radicamento nella giurisdizione ordinaria. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la pretesa che investa l’esercizio del potere di determinazione tariffaria, non la riduzione della prestazione per inadempimento del somministrante.

Il Fatto

Una società che somministra acqua potabile nel territorio di un Comune viene convenuta da alcuni utenti davanti al Giudice di Pace. Gli utenti, appreso che l’acqua erogata conteneva una quantità non tollerabile di arsenico ed era stata dichiarata non potabile per un certo periodo, chiedono la riduzione del canone nella misura del 50%, anche per il futuro, la restituzione di quanto versato e il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.

La società eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e chiede la chiamata in causa dell’ente regionale, imputando a questo l’inquinamento della risorsa per l’inerzia nell’adottare i provvedimenti sollecitati, e avanzando nei suoi confronti domanda di manleva. Il Giudice di Pace dichiara il difetto di giurisdizione solo quanto alla riduzione futura del canone e accoglie le altre domande. Il Tribunale conferma in appello. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla riduzione del canone, è infondato. Dagli atti emerge che gli utenti hanno domandato la riduzione in ragione del parziale inadempimento della società somministrante, non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa. La circostanza che la riduzione sia chiesta anche per il futuro non muta la natura della pretesa: si discute se l’ammontare stabilito dal provvedimento amministrativo spetti per intero in presenza di un inadempimento parziale, non la determinazione astratta del canone.

Il secondo motivo, relativo alla domanda di manleva verso l’ente regionale, è fondato. Il giudice di merito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo la domanda volta a sindacare l’esercizio di poteri pubblici, quali il corretto intervento sulla rete idrica e la gestione dei piani tariffari. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso anche a Sezioni Unite, secondo cui la questione di giurisdizione può essere decisa dalla sezione semplice (Cass. Sez. Un. n. 1599 del 2022).

Nel merito del principio, spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda di manleva del gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell’ente concedente, nell’ambito dell’azione risarcitoria dell’utente per insufficiente livello di somministrazione di acqua potabile. La domanda di manleva qualifica una garanzia impropria, riflesso della domanda principale risarcitoria, con la quale condivide il radicamento nella giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. Un. n. 36897 del 2021).

Il terzo motivo, che denuncia omesso esame della normativa di settore sulla qualità dell’acqua, resta assorbito dall’accoglimento del precedente. Il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ. quanto alla qualificazione della domanda verso l’ente come nuova, è inammissibile alla luce dello stesso accoglimento.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione in relazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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