Invasione di terreni configurabile solo con occupazione stabile del fondo (Cass. pen. Sez. II n. 22810 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione arbitraria di terreni di cui all’art. 633 cod. pen. si configura solo quando il bene immobile altrui venga in qualche modo e per qualche tempo assoggettato a un potere di fatto dell’agente, con una permanenza sull’altrui fondo protratta per una durata apprezzabile. La nozione di invasione implica una introduzione contra ius finalizzata all’occupazione o al profitto, fisiologicamente connotata da una qualche stabilità. Non integra pertanto la fattispecie la condotta di chi si introduca in modo del tutto occasionale ed episodico nel fondo altrui, difettando tanto l’elemento materiale dell’occupazione quanto la finalità di godimento del bene.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Caltagirone aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui agli artt. 81 e 633 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato avrebbe attraversato in due occasioni, a bordo del proprio trattore, il terreno confinante.

Avverso quella sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la violazione degli artt. 633 cod. pen. e 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha richiamato una risalente controversia di confine, dalla quale era scaturito un procedimento civile tuttora pendente relativo a una servitù di passaggio sul fondo della persona offesa, confermata dalla presenza di uno stradello. La sola percorrenza di quel sentiero, in due occasioni, non avrebbe potuto configurare il reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto assorbente la considerazione preliminare sull’erroneità della sussunzione del fatto — contestato come avvenuto in due occasioni mediante attraversamento del terreno confinante a bordo di un trattore — nella fattispecie di invasione arbitraria di terreni. Richiamato il testo dell’art. 633 cod. pen., la Sezione ha precisato che la nozione di invasione consiste nell’introduzione contra ius di chi sia privo del diritto di accesso, di modo che la conseguente occupazione ne costituisce l’estrinsecazione materiale e la finalità.

Tale condotta deve essere fisiologicamente connotata da una qualche stabilità, implicando una permanenza sull’altrui bene protratta per una durata apprezzabile. Non è necessario che l’agente rimanga stabilmente sul fondo, ma la condotta deve essere effettivamente rivolta all’occupazione del fondo rurale o urbano ovvero a trarne in altro modo profitto, con la precisazione che il reato assume natura permanente quando l’occupazione si protragga nel tempo.

Il Collegio ha dichiarato di condividere e ribadire l’indirizzo secondo cui il delitto si realizza solo quando il bene immobile altrui sia assoggettato a un potere di fatto dell’agente, e non è invece integrato dalla condotta di chi si introduca solo precariamente nel fondo. L’utilità perseguita può essere diretta o indiretta, anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda l’utilizzazione del bene mediante l’instaurazione di un potere di fatto di minima consistenza finalizzato a goderne.

Su queste basi, poiché la sentenza impugnata — e prima ancora la rubrica imputativa — aveva riconosciuto il carattere del tutto occasionale ed episodico dell’accesso del ricorrente nel terreno altrui, la Corte ha annullato la decisione senza rinvio per l’insussistenza del fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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