Ricorso inammissibile per bancarotta senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4018 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con l’iter logico-argomentativo della sentenza e senza indicare specificamente i profili di erroneità o illogicità della motivazione. In tema di particolare tenuità del fatto, l’assenza di cause ostative di cui all’art. 131-bis cod. pen. non determina l’automatica applicazione dell’esimente, essendo rimessa al giudice di merito una valutazione discrezionale complessiva sulla tenuità dell’offesa, che deve tenere conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. La condotta omissiva protratta nel tempo, correlata a un dissesto di valori significativi, può escludere la tenuità del fatto. Per la bancarotta semplice documentale, il coefficiente soggettivo può essere indifferentemente costituito da dolo o colpa.
Il Fatto
Con sentenza del 10/12/2024 la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Bergamo, affermando la responsabilità del ricorrente per i reati di cui al capo a) (bancarotta semplice documentale ex artt. 217-224 legge fall., per non aver tenuto le scritture contabili nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento) e al capo d) (omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2016 ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000). La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, concludendo per l’inammissibilità del gravame. Con riferimento al primo motivo, che deduceva vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la Corte ha rilevato l’aspecificità della censura. Il ricorrente non si era confrontato con la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che la prova della mancata tenuta delle scritture contabili si fondava anche sulle dichiarazioni della socia e dipendente della società fallita e sull’attività del curatore, limitandosi a contestare soltanto una parte del compendio probatorio. Tale carenza di correlazione con le ragioni della decisione integra il difetto di specificità previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Inoltre, la censura è risultata non deducibile in sede di legittimità in quanto mera reiterazione di motivi di appello disattesi, senza una critica argomentata in grado di disarticolare la motivazione.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte ha richiamato il principio per cui l’abitualità del comportamento è causa ostativa al riconoscimento dell’esimente, ma ha precisato che l’assenza di cause ostative non implica un obbligo di applicazione automatica. Il giudice deve comunque procedere a una valutazione discrezionale sulla entità del fatto. Nel caso di specie, la Corte di merito aveva congruamente motivato l’insussistenza della tenuità, facendo leva sulla durata della condotta omissiva protrattasi per il triennio antecedente la dichiarazione di fallimento e sulla sua correlazione con il dissesto, il cui stato passivo ammontava a circa tre milioni di euro.
La Corte ha infine respinto la dedotta contraddizione logica, chiarendo che la finalità di profitto esclusa in primo grado esorbita dalla fattispecie di bancarotta semplice, per la quale il coefficiente soggettivo può essere indifferentemente costituito da dolo o colpa. Ha, altresì, disatteso la sollecitazione a parametrare la valutazione di tenuità alla disposizione dell’art. 219, comma 3, legge fall., rilevando che l’esclusione si fondava sulla durata e sulla natura ripetuta dell’omissione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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