Nessun compenso aggiuntivo al Presidente di sezione che regge la Commissione tributaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 20522 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del D.Lgs. n. 545/1992 e dall’art. 39, comma 6, D.L. n. 98/2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli già percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione. Il principio vale anche nell’ipotesi in cui il Presidente di sezione sia stato formalmente designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Il Fatto
Un magistrato tributario, già Presidente di sezione, aveva svolto per un determinato periodo le funzioni di Presidente facente funzioni della Commissione tributaria provinciale, in forza di una delibera di attribuzione delle funzioni da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Avendo agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere la corresponsione del compenso connesso all’esercizio in concreto delle funzioni giurisdizionali di Presidente di Commissione, vedeva accolta la domanda dal giudice di prime cure e, successivamente, dalla Corte d’appello.
La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che la preclusione al compenso operasse solo per le funzioni non giurisdizionali, mentre per quelle giurisdizionali, in considerazione del principio di effettività dei compensi dei giudici tributari, l’esclusione si sarebbe tradotta in un ingiustificato arricchimento per la Pubblica amministrazione. Avverso tale decisione il Ministero proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dando continuità all’orientamento già espresso con le pronunce del 2024, secondo cui al Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo, ancorché sia stato designato come reggente con delibera del Consiglio di Presidenza. L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992, nel testo ratione temporis vigente, disciplina ogni ipotesi di assenza o impedimento del Presidente di Commissione, attribuendo le funzioni non giurisdizionali, in modo preciso e incondizionato, al Presidente di sezione con maggiore anzianità. La norma non contiene alcun riferimento al carattere temporaneo dell’impedimento e la sua ratio è quella di garantire senza soluzione di continuità l’esercizio delle funzioni presidenziali.
Quanto al riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali, la Corte ha chiarito che il Presidente di sezione supplente non necessita di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali del Presidente di Commissione, poiché queste risultano omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione. Il sostituto, pertanto, esercita funzioni proprie, già implicite nella qualifica rivestita e già remunerate con il compenso fisso e variabile connesso a tale funzione: la sostituzione non integra un vuoto normativo che gli organi di autogoverno potrebbero colmare mediante provvedimenti di supplenza, essendo la materia riservata al legislatore.
L’art. 39, comma 6, D.L. n. 98/2011, che riconosce il diritto al compenso fisso e variabile ai giudici tributari quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione e Vicepresidente, è stato interpretato nel senso che il richiamo all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 545/1992 opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione. La norma intende limitare la possibilità di fruire dei compensi per una funzione diversa da quella svolta ai soli giudici che non godono già di un trattamento economico parametrato alle funzioni superiori, e non può invece fondare il riconoscimento di superiori compensi ai Presidenti di sezione chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presidente di Commissione.
La Corte ha infine escluso la rilevanza delle delibere e delle risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ritenute recessive rispetto al dato normativo e non coerenti con le competenze dell’organo. Ha altresì ricordato che la nomina alle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie non costituisce rapporto di pubblico impiego, con la conseguente preclusione di ogni questione circa l’applicabilità degli istituti propri di quel rapporto. Il ricorso è stato quindi accolto e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria, con compensazione delle spese dell’intero processo in ragione della recente formazione dell’orientamento.
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Nota della Redazione
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