Contratto tipo rifiuti: cumulo tra regolazione Arera e codice appalti (Cons. Stato n. 4615 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, adottato da Arera ai sensi dell’art. 203 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 d.lgs. n. 201/2022, individua un contenuto minimo e non esclusivo del regolamento negoziale. La clausola di salvezza espressa “fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore” risolve a monte ogni antinomia con il codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che il contratto è soggetto a un cumulo di discipline, tariffaria e codicistica. Il requisito di coerenza tra corrispettivo e costi riconosciuti dal metodo tariffario non impedisce l’operatività della revisione prezzi né delle proroghe: i rimedi regolatori e quelli legali operano su presupposti distinti e sono concorrenti, non alternativi. La tariffa costituisce prezzo massimo del servizio e non prezzo imposto, sicché il ribasso offerto in gara rientra nell’alea contrattuale.
Il Fatto
Alcune società gestrici del servizio di rifiuti urbani in diversi comuni impugnavano davanti al TAR Lombardia le delibere Arera n. 363/2021/R/RIF, recante il metodo tariffario MTR-2, e n. 385/2023/R/RIF, recante lo schema tipo di contratto di servizio, lamentando l’invasione del perimetro riservato alla regolazione e il contrasto delle clausole contrattuali con la disciplina degli appalti pubblici.
Il giudice di primo grado respingeva le eccezioni di tardività e i primi due motivi, ma accoglieva le censure su coerenza corrispettivo/tariffa, durata dell’affidamento, valore di subentro, personale e allegati contrattuali. Arera proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 attribuisce ad Arera funzioni di regolazione e controllo, esercitate con i poteri della legge n. 481/1995, tra cui la definizione degli schemi tipo e del metodo tariffario. Il perno è il principio del full cost recovery, che la giurisprudenza amministrativa qualifica come copertura solo tendenziale: sono riconosciuti unicamente i costi efficienti, con conseguente distribuzione dei rischi tra gestore e utenza.
La Corte ritiene fondate nel merito le doglianze di Arera e passa direttamente all’esame del terzo motivo, in applicazione della ragione più liquida, così prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità. L’art. 7.1 dello schema tipo, che impone la coerenza tra corrispettivo e costi riconosciuti dal metodo tariffario, non vieta il ricorso alla revisione prezzi: l’eventuale omissione non equivale a un divieto assoluto. I contratti di appalto restano soggetti alla disciplina della revisione ratione temporis applicabile, dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 all’art. 60 d.lgs. n. 36/2023, e l’eventuale lacuna è colmata dall’eterointegrazione ex art. 1339 c.c.
Poiché la tariffa è prezzo massimo e non prezzo imposto, il gestore che offra un ribasso ne assume il rischio: se il corrispettivo supera la tariffa viene ridotto per effetto sostitutivo ex artt. 1339 e 1419 c.c.; se è inferiore, il vantaggio resta al Comune. La coerenza corrispettivo/tariffa è il fulcro della regolazione, ma non esclude i rimedi interni al MTR, come l’art. 8.5 sulla revisione infra-periodo, che si affiancano alla revisione prezzi in un cumulo di rimedi.
Quanto alle proroghe, il potere dell’Autorità trova fondamento nell’art. 203 d.lgs. n. 152/2006 e nell’art. 24 d.lgs. n. 201/2022. Le fattispecie dello schema tipo vanno interpretate secondo l’art. 120 del codice dei contratti: le ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) rientrano nelle opzioni di proroga, la lett. d) nella proroga tecnica. La valutazione di compatibilità si sposta dall’astratto al contratto concreto, restando fermo il divieto di aggirare le regole di gara.
Anche le censure sul personale e sugli allegati sono accolte: l’art. 23 dello schema tipo rinvia alla normativa vigente e consente all’offerente di indicare un diverso contratto collettivo con pari tutele ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2023; l’art. 27 rende l’oggetto determinato, senza escludere allegati ulteriori. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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