Nullità della CTU: onere di deduzione tempestiva e conversione in motivi di appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 5080 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per esorbitanza dai limiti dell’incarico o per omessa risposta alle osservazioni di parte, deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito della consulenza, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. I motivi di nullità della consulenza, ove non fatti valere in quel momento, si convertono in motivi di impugnazione e devono essere specificamente dedotti con i motivi di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio. È, infine, inammissibile il ricorso per cassazione che miri alla rivalutazione del merito, nonché la censura di omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo di prestazioni professionali rese come consulente tecnico di parte in un giudizio di divisione ereditaria, gli intimati proponevano opposizione. Il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione, revocando il decreto e condannando il professionista alla restituzione di quanto percepito in eccesso, ritenendo generiche le sue contestazioni rispetto all’operato del consulente tecnico d’ufficio. La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione, condividendo la valutazione di genericità delle critiche mosse dall’appellante. Avverso tale sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la dedotta nullità della consulenza tecnica d’ufficio per violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ., per l’asserita esorbitanza dell’ausiliario dai limiti del quesito e per la mancata risposta alle osservazioni di parte. Nel dichiarare i motivi infondati, la Corte ha richiamato il principio per cui la nullità della consulenza deve essere dedotta nella prima istanza o udienza successiva al deposito, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., e che i vizi di nullità si convertono in motivi di impugnazione (richiamando Sezioni Unite n. 3086/2022). Nel caso di specie, il ricorrente non aveva allegato di aver sollevato rilievi alla validità della consulenza nei primi atti difensivi, né in sede di precisazione delle conclusioni, né aveva fatto valere la nullità con i motivi di appello, incentrati esclusivamente sulla correttezza delle valutazioni tecniche del consulente.
La Corte ha ulteriormente precisato che i motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità, e che la deduzione di questioni nuove richiede l’indicazione specifica dell’atto processuale in cui erano state sollevate. Ha pertanto escluso che le doglianze, nella parte in cui investivano la correttezza tecnica delle valutazioni dell’ausiliario, potessero riverberarsi sulla validità formale della consulenza, trattandosi di censure volte a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che preclude la censura del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado (richiamando Cass. n. 7724/2022).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità
- Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente
- Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso