La correzione dell’errore materiale rimedi all’omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. III n. 22667 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si sia dichiarato antistatario, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., che richiama l’art. 287 cod. proc. civ. Tale procedura è coerente con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., assicura il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Il Fatto

Nel procedimento di legittimità la parte ricorrente non aveva presentato istanza di decisione nei termini. Con decreto n. 1089/2025, pubblicato il 16.01.2025, la Corte dichiarava estinto il giudizio di cassazione e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti.

La parte già controricorrente, assistita dal medesimo difensore che l’aveva rappresentata nel giudizio presupposto, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso quel decreto, nella parte in cui non era stata disposta la distrazione delle spese di legittimità in favore del difensore, nonostante l’istanza formulata nel controricorso. Gli intimati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che nel controricorso datato 27.03.2023, depositato nel procedimento presupposto, era stata effettivamente richiesta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Il presupposto fattuale del rimedio è dunque accertato.

Il punto di diritto riguarda il mezzo con cui reagire all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione. La Corte afferma che il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., che richiama anche l’art. 287 cod. proc. civ.

Tale soluzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che alla correzione si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. La procedura di correzione, inoltre, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

Nel percorso argomentativo la Corte richiama i propri precedenti: Sez. 3, ord. n. 5082 del 26.02.2024, Cass. Sez. U, sent. n. 16037 del 7.07.2010; quanto alla regolazione delle spese del procedimento di correzione, richiama Cass. Sez. U, sent. n. 29432 del 14.11.2024.

Il ricorso è pertanto accolto. La Corte dispone che il dispositivo del decreto n. 1089/2025 sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. Pasqualino Cilia ex art. 93 c.p.c.», e non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *