Opposizione tardiva: il termine di dieci giorni dal primo atto esecutivo è termine di chiusura (Cass. civ. Sez. 2 n. 18912 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., è disciplinata da un duplice termine: quello ordinario di cui al primo comma, decorrente dalla effettiva conoscenza del provvedimento in caso di notifica irregolare, e quello di cui al terzo comma, che costituisce un termine di chiusura, operante quando sia iniziata l’esecuzione. Qualora l’ingiunto acquisisca conoscenza dell’ingiunzione esclusivamente a seguito del compimento del primo atto esecutivo, l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni da tale atto, senza che rilevi la successiva completa conoscenza del contenuto del decreto. Il termine di cui al terzo comma decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali del pignoramento, idonei a identificare la pretesa creditoria, e non richiede la piena conoscenza dell’intero contenuto dell’ingiunzione. La diversa durata del termine rispetto a quello ordinario non integra una disparità di trattamento irragionevole, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione dei termini processuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., proposta avverso un decreto ingiuntivo emesso a seguito di un preliminare di vendita non concluso. La Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, aveva confermato la decisione, rilevando che l’esecuzione era iniziata nel 2019 e che l’opposizione era stata notificata solo a giugno 2021, oltre il termine di dieci giorni dal primo atto esecutivo. L’ingiunto ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica del decreto, l’erronea valutazione del momento di conoscenza dell’esecuzione e l’illegittimità costituzionale del termine breve.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi, tutti incentrati sull’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione. In via preliminare, ha escluso il vizio di motivazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il sindacato di legittimità è circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., non essendo configurabile alcuna delle gravi criticità motivazionali denunciate.
Nel merito, la Corte ha precisato che l’art. 650 cod. proc. civ. prevede due termini per l’opposizione tardiva: quello del primo comma, che è il termine ordinario, con la particolarità che decorre dalla effettiva conoscenza del decreto in caso di notifica irregolare; e quello del terzo comma, che è un termine di chiusura, il quale non esclude l’operatività del primo. Il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione opera quando l’ingiunto abbia acquisito conoscenza dell’ingiunzione solo a seguito del compimento di tale atto. Il dies a quo coincide con la conoscenza degli elementi essenziali del pignoramento, sufficienti a identificare la pretesa creditoria, senza che sia necessaria la completa conoscenza dell’intero contenuto dell’ingiunzione.
La Corte ha così escluso che l’opposizione potesse essere validamente proposta dopo la scadenza del termine di chiusura, anche qualora la conoscenza del decreto fosse avvenuta successivamente. Ha, pertanto, dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi incentrati sul vizio di notifica del decreto, poiché la decisione di inammissibilità trovava comunque fondamento nel mancato rispetto del termine del terzo comma. Infine, ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, rilevando l’infungibilità dei termini previsti per l’opposizione ordinaria e per quella tardiva.
Nota della Redazione
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