Spese di lite dovute all’avvocato opponente il decreto di liquidazione (Cass. civ. Sez. II n. 33754 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestandone l’entità, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, estraneo alle “eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 del medesimo d.P.R. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese del procedimento sono regolati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., secondo il criterio della soccombenza. Il ricorso alle facoltà di difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività, né giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con decreto del 07.09.2021, aveva liquidato in favore di un avvocato i compensi per l’attività difensiva svolta a beneficio di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel giudizio d’appello quanto nel successivo giudizio di legittimità. Con successivo provvedimento del 18.07.2022 la stessa Corte ha revocato parzialmente la liquidazione, rilevando che i compensi del grado d’appello erano già stati corrisposti con altro decreto, e limitando pertanto il pagamento ai soli onorari del giudizio di cassazione.
Avverso il decreto di revoca il difensore ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, censurando l’esercizio di un potere di autotutela non previsto dalla legge e la natura decisoria del decreto di liquidazione, che consuma il potere del giudice che lo emette. La Corte d’appello, in accoglimento del reclamo, ha revocato il decreto impugnato compensando tra le parti le spese del procedimento. Contro tale capo è diretto il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., oltre alla lesione dell’art. 24 Cost., per avere il giudice del merito compensato le spese senza applicare il criterio della soccombenza, quale regola ordinaria di regolamentazione delle spese di lite. Il motivo è ritenuto fondato.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, formatasi tanto in sede penale quanto in sede civile, e ne ricostruisce il principio. In sede penale le Sezioni Unite n. 25931 del 2008 hanno affermato che il difensore che propone opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale che non rientra tra le procedure derivate ed accidentali connesse di cui all’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002. Ne deriva che il diritto alla liquidazione degli onorari e l’obbligo di pagamento delle spese sono disciplinati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Identico principio è stato espresso in sede civile dalle Sez. 6-2 n. 7072 del 2018 e, in senso conforme, da Cass. n. 4082/2024. La Corte aggiunge che l’art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta: il giudice deve liquidare in favore del difensore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari per la prestazione resa. Nella specie richiamata dalla Sez. 6-2 n. 4698 del 2019 la pronuncia di merito, che aveva accolto l’opposizione spiegata personalmente dall’avvocato omettendo di regolare le spese con la formula “nulla per spese”, è stata annullata.
Il Collegio sottolinea, infine, i ristretti margini entro i quali la normativa vigente consente la compensazione: alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, essa è ammessa solo nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità, come ribadito da Sez. 2 n. 27802 del 2025 e da Cass. n. 3606/2024. La decisione impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in persona di altro giudice, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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