Preavviso di segnalazione in area riservata e sufficienza dell’sms alert (ABF Collegio di Roma n. 290 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nelle banche dati creditizie private può essere validamente recapitato mediante pubblicazione nell’area riservata del cliente, purché quella modalità sia stata preventivamente concordata, il cliente abbia effettivo accesso all’area e la comunicazione sia accompagnata da un sms alert che richiami l’importanza della comunicazione. Quando la banca dimostra il rispetto di questi requisiti, la segnalazione non è illegittima e la domanda di cancellazione e di risarcimento del danno non patrimoniale resta respinta. Sulla segnalazione di sofferenza nelle banche dati creditizie private non è prescritto il preavviso di cui all’art. 4, co. 7 del Codice Deontologico, norma limitata al primo ritardo, né l’informazione preventiva prevista dall’art. 125, co. 3, TUB a favore dei soli consumatori. Resta però a carico dell’intermediario l’onere di provare l’invio di un preavviso almeno in occasione della prima segnalazione di ritardo nel pagamento delle rate.

Il Fatto

Il ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione negativa registrata in CRIF e in CTC, relative a un prestito personale e aggiornate al 31.07.2024. Dalla visura emerge che i primi due insoluti risalgono al marzo 2024 e che il rapporto è stato ceduto nel luglio 2024. Il ricorrente lamenta la mancata ricezione della lettera di preavviso circa l’imminente segnalazione e la mancata sottoscrizione dell’informativa privacy aggiornata.

Chiede, quindi, la cancellazione delle segnalazioni in ogni banca dati interessata e il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 5.000,00. L’intermediario eccepisce la regolarità della procedura: consenso al trattamento dei dati, contratto completo con informativa privacy attestata per iscritto, preavviso pubblicato nell’area clienti il 14 febbraio 2024 e contestuale sms alert al numero indicato nel contratto. Nega, inoltre, che il ricorrente abbia allegato prove del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile e chiarisce che la segnalazione a sofferenza nelle banche dati creditizie private non deve essere preceduta dal preavviso prescritto dall’art. 4, co. 7 del Codice Deontologico, limitato al primo ritardo, né dall’informazione preventiva dettata dall’art. 125, co. 3, TUB a favore dei soli consumatori. Ciò non esonera l’intermediario: egli deve dimostrare di aver inviato un preavviso quanto meno in occasione della prima segnalazione di ritardo nel pagamento delle rate, secondo l’orientamento richiamato (Collegio di Roma, decisione n. 2022/2023).

Il thema decidendum si sposta, quindi, sulle modalità del recapito. Il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati prevede, all’allegato dedicato al preavviso di segnalazione, che la comunicazione messa a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente si presuma conosciuta, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. A tal fine il Codice richiede tre condizioni: la modalità di invio deve essere previamente concordata con l’interessato; il cliente deve avere effettivo accesso all’area riservata; la comunicazione deve essere accompagnata da un sms, messaggio istantaneo o email che allerti il cliente della presenza di una comunicazione importante.

Il Collegio verifica analiticamente i tre requisiti. Quanto al primo, richiama l’art. 9 delle condizioni generali del contratto, che prevede le comunicazioni mediante pubblicazione nell’area riservata. Quanto al secondo, la banca offre riscontro dell’accesso del ricorrente all’area in data 28.01.2024, anteriore al caricamento del preavviso del 14.02.2024. Quanto al terzo, il Collegio ribadisce che il testo del messaggio deve recare specifici riferimenti all’importanza della comunicazione o al caricamento della documentazione (Collegio di Roma, decisioni n. 8062/2024, n. 7906/2024, n. 6961/2024, n. 4840/2024 e n. 1308/23; nonché Collegio di Milano, decisione n. 11459/22).

Nel caso di specie l’sms contiene il riferimento richiesto, richiamando espressamente il preavviso di registrazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie per la pratica indicata. Il messaggio è pertanto ritenuto idoneo allo scopo. La doglianza sulla mancanza del mittente e sull’accesso all’area riservata viene superata dal tracciato informatico prodotto dalla banca, che documenta mittente e oggetto del messaggio. La segnalazione risulta così legittimamente preceduta dal preavviso.

Quanto alla domanda risarcitoria, il ricorrente non ha allegato alcuna prova del pregiudizio subito. Il Collegio respinge il ricorso, confermando la legittimità delle segnalazioni effettuate in CRIF e CTC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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