Preavviso SIC tardivo e illegittimità della prima segnalazione del ritardo (ABF Collegio di Bari n. 2309 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione di un debitore nei sistemi di informazione creditizia privati presuppone la veridicità dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso. L’informativa preventiva, atto recettizio, deve non solo essere inviata ma pervenire nella sfera di conoscibilità del segnalando: grava sull’intermediario l’onere di provare la ricezione, anche per presunzioni. Anche quando la ricezione sia dimostrata, la segnalazione del primo ritardo è illegittima se i dati sono resi accessibili prima che siano decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta. Le segnalazioni successive alla ricezione dell’avviso sono invece legittime, non essendo richiesto un ulteriore preavviso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito personale concluso in data 11 marzo 2024 per un importo di euro 14.500,00, da rimborsare in 84 rate mensili, lamenta di essere stata illegittimamente censita negli archivi privati di informazioni creditizie a fronte dei ritardi nei pagamenti. Deduce di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione, che l’intermediario assume inviato e consegnato il 23 settembre 2024 a un indirizzo da lei contestato come non coincidente con la propria residenza. Chiede quindi la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, oltre al risarcimento del danno e alla refusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 500,00.

L’intermediario eccepisce l’infondatezza della domanda: la cliente si è resa inadempiente, con ritardi reiterati e omissione integrale dei pagamenti da settembre 2024. Sostiene di averla resa edotta della morosità con comunicazioni di insoluto e con lettera di preavviso emessa il 6 settembre 2024, spedita tramite servizio postale privato con tracciatura GPS e consegnata all’indirizzo eletto nel contratto, mai variato dalla cliente. Rileva inoltre un difetto di allegazione e prova del nesso causale tra l’asserita omissione del preavviso e le segnalazioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 125, comma 3, TUB, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore alla prima segnalazione negativa, e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, secondo cui i dati relativi al primo ritardo sono resi accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. La regola dell’informativa preventiva risponde all’esigenza di consentire al segnalando di rimediare tempestivamente alle irregolarità, in attuazione dei canoni di correttezza e buona fede.

Trattandosi di atto recettizio, l’onere di provare che il preavviso sia quantomeno pervenuto all’indirizzo del destinatario grava sull’intermediario, in applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la legittimità della segnalazione richiede due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso, valutati secondo il prudente apprezzamento degli atti e la regola dell’art. 2697 cod. civ.

Sul piano formale, il Collegio ritiene raggiunta in via presuntiva la prova della ricezione del preavviso. La lettera, datata 6 settembre 2024, risulta presa in carico dallo spedizioniere il 7 settembre, il numero di contratto indicato nella missiva trova riscontro nella tracciatura, l’indirizzo di consegna coincide con quello contrattuale e il recapito appare avvenuto il 23 settembre. Ricorrono tutti gli indici elaborati dalla prassi dei Collegi territoriali per ritenere provata la conoscibilità dell’avviso; concorrono le lettere di insoluto di giugno e agosto 2024 e il rendiconto con numerosi ritardi. Il Collegio applica qui il ragionamento presuntivo ex art. 2729 cod. civ.

La conclusione muta sul piano della tempestività. La comunicazione risulta consegnata il 23 settembre 2024, mentre la prima iscrizione nel SIC CTC risale a settembre 2024. L’intermediario non ha fornito allegazioni o evidenze idonee a stabilire il momento in cui la segnalazione è stata resa visibile ai partecipanti. Ne deriva l’illegittimità della segnalazione del primo ritardo nel CTC, che deve essere rimossa. Restano invece legittime le segnalazioni successive, correttamente presenti in Crif e CTC, perché effettuate dopo la ricezione del preavviso.

Il Collegio accoglie quindi in parte il ricorso e respinge l’istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, non emergendo un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario né la complessità delle questioni, trattandosi di materia seriale. Dispone inoltre il versamento del contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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