Cessione del quinto: rimborso anticipato di oneri up-front e recurring secondo il criterio contrattuale ed equitativo (ABF Collegio di Roma n. 3684 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il diritto alla riduzione del costo totale del credito riguarda tanto le componenti recurring quanto quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la sua oggettiva ingiustificazione nella singola fattispecie.

Il Fatto

Un consumatore aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione in data 31.03.2015, estinguendolo anticipatamente il 31.12.2019 in corrispondenza della rata n. 56 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non goduti per complessivi € 3.925,97, oltre interessi e spese legali, e la restituzione della penale di estinzione anticipata.

L’intermediario si è costituito sostenendo l’avvenuto rimborso di quanto dovuto in sede di conteggio estintivo e la natura up-front delle commissioni richieste, riferendo di aver già corrisposto € 15,44 a titolo di penale e € 1.077,64 per commissioni di mandataria e dell’intermediario del credito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 125-sexies t.u.b. nella formulazione vigente ratione temporis e dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor, che ha esteso il diritto alla riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore. Ha poi dato conto della riformulazione dell’articolo operata dal d.l. n. 73/2021, della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022 e dell’intervento correttivo del d.l. n. 104/2023.

Poiché il contratto è stato sottoscritto anteriormente al 25 luglio 2021, il Collegio ha ritenuto applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Da tale pronuncia ha tratto il criterio di riparto: le parti possono declinare in modo differenziato il rimborso dei costi up-front, purché il criterio sia comprensibile e proporzionale; in difetto di clausola, si applica un’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi.

Il Collegio ha quindi confermato il proprio mutamento di orientamento, uniformandosi agli altri collegi territoriali, e ha assoggettato a riduzione equitativa anche il compenso per intermediazione creditizia, nonostante la produzione della fattura da parte dell’intermediario. Per i costi recurring ha ribadito la validità delle clausole che disapplicano il pro rata temporis in favore di un diverso criterio, purché proporzionale.

Applicando la tabella analitica, il Collegio ha ricalcolato le singole voci, scomputando quanto già corrisposto medio tempore, e ha ritenuto non coincidente la quantificazione del ricorrente, che aveva applicato il criterio lineare a tutti gli oneri. In tema di equo indennizzo, richiamate le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 5909/2020 e 11679/2021, ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di € 18,99 in relazione ai maggiori rimborsi dovuti. Ha invece respinto la domanda di rifusione delle spese legali, non ricorrendo un atteggiamento ostile dell’intermediario. Il dispositivo ha quindi condannato l’intermediario al pagamento di € 1.918,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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