Danno da opera idraulica: competenza del tribunale delle acque (Cass. civ. Sez. III n. 4821 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza è ammissibile anche avverso l’ordinanza con cui il giudice adito, disattendendo la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, purché quel giudice abbia conclamato in termini di assoluta e oggettiva inequivocità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione. L’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933 devolve alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta. Rileva a tal fine il solo nesso tra l’opera idraulica e il danno, a prescindere dall’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, dal carattere commissivo o omissivo della condotta e da qualsiasi connessione con l’attività istituzionale della P.A.
Il Fatto
Un privato ha convenuto davanti al Tribunale di Sassari un consorzio di bonifica, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della tracimazione di alcuni canali, provocata da abbondanti piogge, che aveva allagato i terreni destinati a coltivazione. A fondamento della domanda ha dedotto la mancata manutenzione e pulizia dei canali e il mancato funzionamento degli impianti idrovori.
Il consorzio convenuto ha eccepito preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, indicando come competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione e ha rinviato per l’ammissione delle prove. Avverso tale ordinanza il consorzio ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del regolamento, avendo ad oggetto un’ordinanza con cui non è stato chiuso il giudizio pendente davanti al Tribunale. Richiamando un orientamento più volte ribadito dalle Sezioni Unite, la Terza Sezione ricorda che il provvedimento del giudice adito che affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé è impugnabile solo se ha conclamato, in termini di assoluta inequivocità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione (sentenza n. 20449 del 2014, confermata dalle ordinanze n. 2338 del 2020 e n. 11742 del 2021).
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata, disponendo procedersi oltre con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., dopo una motivazione che esclude la competenza del TRAP e resa a seguito della concessione di termini per note proprio sulla questione di competenza, ha mostrato di essersi pronunciata in modo definitivo: il regolamento è dunque ammissibile.
Sul merito, la Corte si conforma al principio enunciato dalla recentissima ordinanza delle Sezioni Unite n. 23332 del 2024, in attesa della quale la Terza Sezione aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo. Le Sezioni Unite hanno interpretato l’art. 140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933 nel senso che sono devolute al tribunale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un’opera idraulica per il risarcimento del danno causato dal modo in cui l’opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.
Il nuovo indirizzo prescinde da tre condizioni in passato ritenute rilevanti: l’esistenza di un previo provvedimento amministrativo, il carattere commissivo o omissivo della condotta e la connessione tra l’opera e l’attività istituzionale della P.A. Ciò che occorre è che il danno sia stato causato dall’opera idraulica, e null’altro. Cade così il criterio distintivo fondato sugli apprezzamenti delle scelte della P.A. (Sezioni Unite n. 1066 del 2006).
Applicando tale principio, la domanda risarcitoria risulta prospettata come derivante dalla non adeguata manutenzione dell’opera idraulica, a prescindere dalle scelte del consorzio: la decisione del Tribunale di Sassari non è condivisibile. La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari, davanti al quale la causa va riassunta nei termini di legge, e compensa le spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che avevano reso opportuna la rimessione alle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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