Riesame reiterativo inammissibile: prevale la presunzione del 275 c. 3 (Cass. pen. Sez. 2 n. 1593 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che rigetta l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., qualora i motivi si rivelino meramente reiterativi di argomenti di doglianza già valutati dal giudice di merito e dal tribunale dell’appello cautelare. In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità, prova che non può essere desunta dal solo fattore del decorso del tempo.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto procedeva nel merito nei confronti di una pluralità di imputati per più episodi di estorsione in concorso, aggravati dal metodo mafioso. Con ordinanza del 26 maggio 2025, il medesimo tribunale rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura di massima afflittività in corso di esecuzione con gli arresti domiciliari. L’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso tale decisione veniva rigettato dal Tribunale di Messina, che ravvisava l’inalterata gravità del quadro indiziario e la persistente attualità delle esigenze cautelari. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per la mancata valutazione di un presunto novum dibattimentale, consistente negli esami delle persone offese e in un’informativa di polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità dei ricorsi, ritenendoli inammissibili per aspecificità e mera reiterazione degli argomenti di doglianza già compiutamente valutati dal giudice di merito e dal tribunale del riesame, la cui motivazione è stata giudicata diffusa, congrue e logica.
Con riferimento al dedotto novum dibattimentale, la Sesta sezione ha osservato che il tribunale della cautela aveva correttamente rilevato come l’esame dibattimentale di alcune persone offese non avesse evidenziato alcuna difformità rilevante rispetto a quanto riferito in sede di indagini preliminari. Parimenti corretta è la valutazione dell’informativa di polizia giudiziaria, atteso che i contatti tra gli imputati e gli esponenti del sodalizio erano già stati dimostrati aliunde a livello di gravità indiziaria.
Quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la pericolosità sociale si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati e dalla personalità dell’agente. Nella specie, il tribunale aveva valorizzato il lunghissimo intervallo di consumazione dei fatti e la portata attuale delle conseguenze delle condotte, non risarcite, rendendo ininfluente il decorso del tempo.
Infine, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione in ordine all’adeguatezza della sola custodia inframuraria, richiamando il principio della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che la prova contraria non è desumibile dal solo decorso del tempo. Gli elementi fattuali valorizzati dal tribunale, quali la prolungata consumazione dei fatti con metodo mafioso e la minaccia diffusa, sono stati ritenuti sintomatici dell’estrema pericolosità dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o