Mancata acquisizione dell’offering circular e inadempimento informativo (Cass. civ. n. 20261/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario che esegue un ordine di acquisto di titoli privi di prospetto informativo e di rating senza aver preventivamente acquisito l’offering circular viola gli obblighi informativi di cui all’art. 21, comma 1, TUF e agli artt. 26 e 28 Reg. Consob n. 11522/1998. L’assenza di tale documento determina una carenza di informazioni essenziali sulla situazione patrimoniale dell’emittente, non colmabile dalla consegna del documento sui rischi generali né dalla propensione al rischio dell’investitore. La regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. si applica anche alle sentenze d’appello rese in sede di rinvio.
Il Fatto
Nel febbraio 2001, alcuni investitori acquistarono, tramite la banca, obbligazioni Cirio per un controvalore complessivo di € 256.558,00. Ritenendo che la banca avesse violato gli obblighi informativi e di adeguatezza, proposero domanda di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti, con conseguente restituzione delle somme investite. Il Tribunale di Venezia respinse le domande; la Corte d’Appello di Venezia, in riforma, accolse l’appello e condannò la banca al pagamento di € 317.476,16. La Cassazione, con ordinanza n. 14236/2019, cassò tale decisione, ritenendo fondata la doglianza della banca sull’omessa ammissione di prove orali per dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Venezia, previo espletamento delle prove orali, respinse nuovamente le domande degli investitori, ritenendo provato l’assolvimento degli obblighi informativi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i cinque motivi di ricorso, dichiarando inammissibili il primo e il quinto motivo per l’operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. (doppia conforme), applicabile anche alla sentenza d’appello resa in sede di rinvio, essendo la decisione conforme a quella del Tribunale e non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra le due decisioni. Il secondo motivo, che denunciava un vizio di motivazione apparente, è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata, ancorché sintetica, risultava completa, univoca e comprensibile, basandosi sugli esiti della consulenza tecnica e delle prove testimoniali.
Il terzo motivo, incentrato sulla rilevanza dell’offering circular, è stato accolto. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’intermediario che non acquisisce preventivamente l’offering circular – unico documento contenente le informazioni essenziali sulla situazione patrimoniale dell’emittente, sul regime giuridico dell’emissione e sulle garanzie – viola l’obbligo di conoscenza preventiva ex art. 26 Reg. Consob e l’obbligo di informazione adeguata ex art. 28 Reg. Consob. La mancata acquisizione non può essere giustificata dal fatto che l’operazione non costituisse una sollecitazione all’investimento, né può essere sanata dalla consegna del documento sui rischi generali o dalla dichiarazione dell’investitore di aver ricevuto informazioni sufficienti, quando questa sia apposta su un modulo standard.
La Corte ha evidenziato che, in relazione alle obbligazioni Cirio, la mancata acquisizione dell’offering circular determina una carenza informativa su aspetti decisivi (indebitamento del gruppo, warning sulla situazione finanziaria, dati EBTDA), non colmabile dalla generica propensione al rischio dichiarata dagli investitori. Il quarto motivo, relativo alla valutazione complessiva delle informazioni fornite, è stato assorbito, dovendo il giudice di rinvio rivalutare tale aspetto alla luce della mancata acquisizione dell’offering circular.
Implicazioni Pratiche
- Preclusione della doppia conforme in sede di rinvio: In caso di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, resa in sede di rinvio, l’avvocato non può proporre ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. a pena di inammissibilità, salvo che non dimostri la difformità delle rationes decidendi; il meccanismo preclusivo opera anche se la precedente sentenza d’appello – poi cassata – era stata resa in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 348-ter c.p.c.
- Acquisizione obbligatoria dell’offering circular: L’avvocato dell’investitore deve insistere sull’obbligo della banca di acquisire la offering circular anche in assenza di sollecitazione all’investimento; la mancata produzione di tale documento integra una carenza informativa essenziale e costituisce prova dell’inadempimento dell’intermediario, indipendentemente dalla consegna di documenti generici sui rischi.
- Propensione al rischio e informazione specifica: L’alta propensione al rischio dell’investitore non esonera l’intermediario dall’obbligo di fornire informazioni specifiche sull’operazione; l’avvocato deve eccepire che l’esperienza del cliente non sostituisce il dovere dell’intermediario di acquisire e comunicare i dati essenziali sulla situazione dell’emittente, come desumibili dall’offering circular.
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Nota della Redazione
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