Competenza territoriale per l’impugnazione dell’esito dell’esame di avvocato (TAR Lombardia n. 940 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esame di abilitazione alla professione di avvocato, la competenza territoriale del giudice amministrativo va individuata, ai sensi dell’art. 13 c.p.a., avendo riguardo al luogo in cui si producono gli effetti diretti e immediati dell’atto impugnato. Tale luogo coincide con la sede presso cui il candidato sostiene la prova e presso cui è incardinata la sottocommissione competente all’intera procedura valutativa, e non con la sede della sottocommissione cui siano state demandate le operazioni materiali di correzione. L’eventuale meccanismo di abbinamento delle prove concerne l’organizzazione interna del procedimento e non incide sul locus commissi delicti. I verbali della commissione centrale che fissano criteri generali di valutazione non producono effetti lesivi autonomi e non radicano la competenza del TAR Lazio.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto nel registro dei praticanti avvocati e candidato all’esame di abilitazione forense presso la sede di Milano, ha impugnato il giudizio insufficiente, pari a 9/30, riportato nella prova scritta svoltasi l’11 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lombardia, che ha visto la costituzione del Ministero della Giustizia e della Corte d’Appello di Milano. La difesa erariale ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che la competenza spettasse al TAR Campania, in ragione della circostanza che la correzione della prova era stata demandata alla Ventesima Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto l’eccezione di incompetenza, richiamando il criterio generale dell’art. 13 c.p.a., secondo cui la competenza territoriale si determina in base al luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto impugnato. Nel caso di specie, ha osservato il Collegio, l’atto lesivo esplica i propri effetti nella sfera giuridica del candidato con riferimento alla procedura d’esame svolta presso la sede di Milano, ove egli risulta iscritto nel registro dei praticanti e ove è incardinata la sottocommissione competente all’intera procedura valutativa, scritta e orale. La circostanza che la correzione materiale sia stata affidata, in forza del meccanismo di abbinamento, a una sottocommissione con sede a Napoli, integra un mero dato organizzativo interno, inidoneo a radicare la competenza del TAR Campania.
Il Collegio ha quindi disatteso l’orientamento, richiamato dalla difesa erariale e seguito da alcune pronunce del Consiglio di Stato, che ancorerebbe la competenza alla sede della sottocommissione correttrice. Tale tesi, ad avviso del Tribunale, condurrebbe a esiti applicativi irragionevoli, frammentando il contenzioso tra diversi giudici in relazione alle singole fasi del medesimo procedimento di abilitazione: il TAR Lombardia per l’ammissione all’esame, il TAR Campania per la prova scritta, nuovamente il TAR Lombardia per la prova orale. Una siffatta frammentazione contrasterebbe con il principio di unitarietà della tutela giurisdizionale. Il Tribunale ha inoltre escluso la competenza del TAR Lazio, rilevando che i verbali della commissione centrale, impugnati in quanto presupposti, si limitano a fissare criteri generali e non ledono autonomamente posizioni giuridiche soggettive.
Quanto alla domanda cautelare, il TAR ne ha escluso l’accoglibilità, considerata la complessità delle questioni dedotte, che richiedono il vaglio proprio del giudizio di merito, anche in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata con la citata ordinanza, ritenuta rilevante anche nella presente fattispecie. Ha invece ritenuto le esigenze del ricorrente adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha infine compensato le spese della fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia, fissando l’udienza pubblica di discussione.
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Nota della Redazione
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