La revoca del direttore di ATER rimane al giudice ordinario se manca una procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20537 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina e la successiva revoca ante tempus del direttore di un ente pubblico economico, quale l’ATER, non costituiscono esercizio di potestà pubblica e autoritativa di macro-organizzazione, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La potestà amministrativa concerne la disciplina dell’organo in sé, non l’individuazione del soggetto legato all’ente da un contratto di diritto privato. È inammissibile la censura di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto e dello statuto che non specifichi i criteri asseritamente violati e il punto in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
Il Fatto
Il direttore generale di un’ATER aveva convenuto in giudizio l’ente, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del recesso anticipato dall’incarico disposto con delibera del consiglio di amministrazione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l’ente al risarcimento del danno commisurato a quanto il dirigente avrebbe percepito sino alla scadenza naturale dell’incarico, detratta la misura dell’aliunde perceptum.
La Corte d’appello, nel confermare la decisione, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuto che la delibera di recesso avesse violato la procedura prevista dallo statuto dell’ente, che rinviava alla normativa regionale in materia di decadenza e sospensione degli organi sociali. Avverso tale sentenza, l’ATER proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato, in primo luogo, la questione preliminare della giurisdizione. Il Collegio ha richiamato la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 21272 del 25/07/2025, la quale ha tracciato i confini della cognizione del giudice ordinario, affermandola ogni qualvolta non venga in rilievo una nomina tramite una procedura concorsuale ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ovvero un atto espressivo di potestà pubblica e autoritativa di macro-organizzazione, da intendersi esclusivamente come definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e delle modalità di conferimento della loro titolarità.
Applicando tale principio, la Corte ha osservato che, sebbene il direttore dell’ATER sia qualificato come organo dell’ente, il suo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato. Da ciò deriva che l’individuazione del soggetto che andrà a rivestire la carica, così come le successive vicende contrattuali che si riverberano sulla sua posizione, non possono essere ricondotte all’esercizio di un potere autoritativo di macro-organizzazione, ma sono regolate dal diritto privato e dalla normativa speciale. Tale conclusione ha indotto il Collegio a superare i propri precedenti in senso contrario, pure richiamati dalla ricorrente, confermando la giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La circostanza della natura di ente pubblico economico dell’ATER, oltre a non attenere a un fatto storico ma alla valutazione giuridica degli stessi, è stata ritenuta priva di decisività proprio alla luce della soluzione data alla questione di giurisdizione, essendo stata già considerata dai giudici di merito.
Il terzo motivo, riguardante l’interpretazione dello statuto fornita dalla Corte territoriale, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La censura non ha specificato i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. che si assumevano violati, né il punto in cui il giudice di merito se ne fosse discostato, risolvendosi in una mera contrapposizione interpretativa. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata non deve rappresentare l’unica interpretazione astrattamente possibile, ma una delle plausibili, e che l’esegesi offerta dai giudici d’appello, che riconduceva la revoca nell’alveo dell’art. 22 dello statuto e del rinvio alla procedura di contestazione prevista dalla legge regionale, non risultava in contrasto con la norma regionale, che demanda all’atto di autonomia la disciplina del recesso.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese processuali, giustificata dalla natura dirimente e sopravvenuta della questione di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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