Procura alle liti nulla se riferita a controversia diversa da quella appellata (Cons. Stato n. 866 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire carattere indefettibile di specialità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Essa è nulla quando il relativo contenuto espone deleganti estranei al giudizio, indica parti e petitum del tutto inconferenti e si riferisce a una controversia diversa da quella per cui l’atto è notificato. La prova della specialità non può ricavarsi dal solo collegamento documentale con il ricorso, allorché emerga un palese travisamento nell’identificazione della controversia. Il vizio di nullità assoluta non è sanabile mediante regolarizzazione successiva, non essendo compatibile con il processo amministrativo l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., in ragione della natura decadenziale dei termini e della necessità che la procura preceda la redazione e la notificazione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’appello, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR per la Campania il diniego di rinnovo del porto d’armi emesso dalla Questura di Caserta nel novembre 2022. Il provvedimento richiamava le risultanze istruttorie di un precedente diniego della Questura di Napoli, che aveva valorizzato in senso ostativo la parentela con soggetti pregiudicati, la convivenza con il padre attinto da divieto di detenzione armi e la frequentazione con soggetti controindicati, oltre a un mutamento di residenza ritenuto elusivo. Il TAR, Sezione Quinta, con sentenza n. 537/2024, aveva respinto il ricorso, giudicando adeguata la prognosi inferenziale dell’Amministrazione sotto il profilo istruttorio e motivazionale e rispettosi i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Il ricorrente ha proposto appello con quattro motivi, deducendo error in iudicando e in procedendo, violazione del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto istruttorio e malgoverno dei parametri normativi sul rilascio dei porti d’arma. Il Ministero dell’interno si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato d’ufficio la nullità della procura alle liti apposta a margine del ricorso in appello. La procura esponeva due deleganti, uno dei quali estraneo al giudizio, e faceva riferimento espresso all’impugnazione di un’informativa prefettizia, a motivi aggiunti, all’accesso ad uffici pubblici e a un provvedimento comunale in materia di chiusura di attività e revoca della SCIA.

Il Consiglio di Stato osserva che l’inconferenza del delegante, delle altre parti del giudizio e del petitum determina la nullità assoluta della procura. Nel processo amministrativo, infatti, la procura deve rivestire indefettibile carattere di specialità ex art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., indicando gli elementi essenziali del giudizio: le parti, la sentenza da impugnare o l’autorità giudiziaria da adire. Nel caso concreto tutti tali elementi, pur menzionati, risultano manifestamente inconferenti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 7108 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024.

La Corte esamina anche l’orientamento che ammette la specialità della procura in assenza di riferimento specifico al giudizio, quando l’atto sia apposto a margine o in calce al ricorso, sul presupposto del collegamento documentale. Tale esegesi estensiva è tuttavia subordinata all’assenza di elementi incoerenti con il giudizio: nella specie il travisamento nell’identificazione della controversia rende la procura non spendibile.

Il Collegio esclude poi la sanabilità del vizio. L’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. è ontologicamente incompatibile con il codice del processo amministrativo, la cui regola generale impone che la procura preceda la redazione e la notificazione del ricorso, come nel giudizio di cassazione. Consentire la sanatoria di una procura nulla comporterebbe l’aggiramento dei termini decadenziali, con danno alla stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico. Sul punto è richiamata Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2025.

L’appello è pertanto dichiarato inammissibile per nullità insanabile della procura alle liti. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 182 c.p.c.

Tutte le 321 sentenze sull'art. 182 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *