Procura alle liti generica non sana l’appello proposto senza potere (Cons. Stato n. 8870 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti per il giudizio di appello deve essere speciale ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e individuare il giudizio cui accede. La specialità può desumersi dal contenuto dell’atto, con indicazione degli elementi essenziali del giudizio o della sentenza da impugnare, oppure dalla sua apposizione materiale a margine o in calce al ricorso. La procura rilasciata per il giudizio di primo grado, che rechi solo un generico riferimento alla facoltà di proporre gravami, non integra il requisito. Il gravame proposto sulla base di siffatta procura è inammissibile per nullità, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), cod. proc. amm., in combinato disposto con gli artt. 38 e 101 cod. proc. amm., e la nullità non è sanabile per effetto della successiva sostituzione del difensore in corso di causa.
Il Fatto
Una società operante nel settore oftalmologico impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento di diffida emesso dall’ATS della Brianza ai sensi dell’art. 27-quinquies della legge regionale n. 33 del 2009, nonché il connesso verbale di contestazione di illecito amministrativo. Il TAR, con la sentenza n. 811/2022, dichiarava in parte irricevibile e in parte respingeva il ricorso.
La società proponeva appello, sottoscritto da un difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, con espresso riferimento a quel solo giudizio e generica previsione della facoltà di proporre gravami. L’ATS appellata eccepiva, tra l’altro, il difetto di procura speciale. In corso di causa l’appellante nominava un nuovo difensore “in sostituzione” del precedente e produceva una procura successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione relativa alla procura speciale, ritenendola fondata. Il ricorso in appello risulta sottoscritto da un difensore che, al momento della proposizione, non era munito di valida procura ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm.
La Sezione ricostruisce il perimetro della specialità della procura richiamando l’orientamento secondo cui essa può inferirsi dal contenuto dell’atto — con indicazione delle parti, della sentenza da impugnare o dell’autorità da adire — oppure dalla sua apposizione a margine o in calce al ricorso, poiché il collegamento documentale esprime la volontà del conferente di adire quel giudice (Cons. Stato n. 8351/2023; Cons. Stato n. 6586/2023). Tale indirizzo, ispirato alla massima tutela del diritto di difesa, consente di supplire alle carenze contenutistiche mediante la collocazione fisica dell’atto.
Nel caso concreto nessuno degli elementi richiamati è ravvisabile. La procura non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare, allora non ancora pronunziata, e non è apposta a margine del gravame, essendo stata rilasciata su foglio separato prima del giudizio di primo grado. Il generico riferimento alla possibilità di proporre gravame non integra il requisito di specialità, perché la procura è anteriore alla conclusione del giudizio di primo grado e dunque all’individuazione della sentenza eventualmente sfavorevole. La Corte richiama il principio per cui è essenziale che la procura conferisca espressamente il potere di proporre il ricorso e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza impugnata (Cons. Stato n. 2107/2013; Cons. Stato n. 4383/2014).
Il Collegio esclude la concedibilità di un termine per sanare la nullità, richiamando Cons. Stato n. 1935/2025: nel processo amministrativo non trova applicazione l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., che consente la sanatoria retroattiva della mancanza di procura, come del resto avviene nel processo civile là dove è richiesta la procura speciale, segnatamente nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.. La successiva nomina di altro difensore non retroagisce, poiché il potere di proporre il gravame doveva sussistere al momento della notifica e del deposito.
In accoglimento dell’eccezione, l’appello è dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori questioni, compresa quella relativa alle modalità di deposito e il merito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro quattromila, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso