Riforma di assoluzione e rinnovazione dell’esame del consulente tecnico (Cass. pen. Sez. 5 n. 10988 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza. Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel dibattimento costituiscono prove dichiarative, sicché il giudice di appello che fondi su di esse, in modo decisivo, la riforma della sentenza di assoluzione è tenuto a disporne la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. L’omessa rinnovazione dell’esame del perito o del consulente, le cui dichiarazioni siano state diversamente apprezzate in appello, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 473 e 517 cod. pen. per aver contraffatto marchi tridimensionali registrati e posto in commercio bottiglie idonee a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto. Pur avendo dichiarato la prescrizione dei reati, il giudice d’appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata e con il secondo la mancata rinnovazione dell’esame dei consulenti tecnici, pur a fronte di un overturning sfavorevole.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rilevato che i primi due motivi di ricorso sono fondati, con rilevanza assorbente rispetto agli altri. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 33748 del 2005, ha ricordato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza assolutoria.
Nel caso di specie, la Corte d’appello si è limitata a una differente lettura delle risultanze istruttorie, senza confutare le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia di assoluzione. Tale carenza integra la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 14426 del 2019, secondo cui le dichiarazioni rese da periti e consulenti tecnici nel dibattimento costituiscono prove dichiarative. Ne consegue che il giudice di appello che fondi la riforma della sentenza di assoluzione su un diverso apprezzamento di tali dichiarazioni ha l’obbligo di rinnovarne l’esame dibattimentale.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva assolto l’imputato valorizzando le conclusioni di due consulenti, confermate dalle relative dichiarazioni dibattimentali, mentre la Corte d’appello ha fondato il proprio convincimento sugli opposti esiti delle perizie di altri due consulenti, senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria. Tale omissione determina la nullità della sentenza impugnata.
La sentenza è stata pertanto annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti.
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Nota della Redazione
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