Vendita di prodotti con segni mendaci tramite etichette Made in Italy (Cass. pen. Sez. III n. 28841 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la fallace indicazione di provenienza o di origine impressa sui prodotti integra il delitto di cui all’art. 517 cod. pen. quando, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso decettivo di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; integra invece il illecito amministrativo di cui all’art. 4, comma 49-bis, legge n. 350 del 2003 quando, per indicazioni insufficienti o imprecise ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. Le etichette recanti la bandiera italiana e la dicitura “Made in Italy“, per la loro univocità, costituiscono indicazioni false e fuorvianti. La regolarizzazione amministrativa dei prodotti, attuata mediante asportazione dei segni o esatta indicazione dell’origine, non comporta l’estinzione del reato. La condotta di “mette altrimenti in circolazione“, per la sua latitudine semantica, include la detenzione nell’ambito del circuito della distribuzione anche anteriormente alla modifica recata dall’art. 52, comma 1, legge n. 206 del 2023.
Il Fatto
La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 26 gennaio 2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti all’esito di giudizio abbreviato per il delitto di cui all’art. 517 cod. pen. Il ricorrente, titolare di un’attività commerciale, avrebbe posto in vendita oltre tremila capi di abbigliamento dopo aver sostituito le etichette recanti la dicitura “Made in China” con altre riportanti la bandiera italiana e le diciture “Made in Italy“, “Stile italiano” e “Clara Ferrone Italia”, in modo da indurre in errore il compratore su provenienza e qualità della merce.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la riconducibilità del fatto all’illecito amministrativo anziché al reato; l’insussistenza della condotta per essere la merce custodita in un locale di deposito all’ingrosso; l’esclusione della particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha affrontato anzitutto la distinzione tra la fattispecie penale e quella amministrativa. Richiamando un principio consolidato, la Corte ha ribadito che la “fallace indicazione” integra il reato quando le indicazioni sono false e fuorvianti o i segni sono usati con modalità decettive, mentre integra l’illecito amministrativo quando le indicazioni sono insufficienti o imprecise ma non ingannevoli.
Nel caso concreto, le etichette riportavano la bandiera italiana e la dicitura “Made in Italy“. Per la loro univocità, tali indicazioni sono state ritenute dal giudice di legittimità sicuramente false e fuorvianti, idonee a indurre il consumatore a ritenere la merce di origine italiana, e non mere indicazioni imprecise. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confronta compiutamente con l’accertamento di fatto dei giudici di merito, che avevano riscontrato la presenza delle etichette sulle scaffalature di vendita.
Quanto alla bonifica dei capi, la Corte ha ritenuto le censure infondate. La regolarizzazione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 riguarda testualmente la falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza, non anche la condotta di commercializzazione. La sanatoria, ha precisato la Corte, è utile a evitare la confisca delle merci e a consentirne la corretta commercializzazione, ma non comporta l’estinzione del reato.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. Il sintagma “mette altrimenti in circolazione“, per la sua latitudine semantica, include la detenzione nell’ambito del circuito della distribuzione, già prima della modifica dell’art. 517 cod. pen. recata dall’art. 52, comma 1, legge n. 206 del 2023. Nella specie, le merci erano sugli scaffali di vendita e parte era stata effettivamente venduta.
Il terzo motivo è stato escluso dal sindacato di legittimità, poiché la Corte d’appello ha fornito congrua motivazione sul punto, valorizzando l’elevato numero dei capi interessati dalla condotta illecita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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