Fattura di vendita prova intromissione anche senza possesso (Cass. pen. Sez. 2 n. 18869 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché dedurre vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., si limiti a prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, sollecitandone un diverso apprezzamento, non essendo deducibile in sede di legittimità il travisamento del fatto. In tema di ricettazione, la condotta punibile ai sensi dell’art. 648 cod. pen. non è limitata a chi acquista, riceve od occulta la cosa, ma si estende a chi “comunque si intromette nel farle acquistare”: ne consegue che risponde del reato anche il soggetto che, senza avere la materiale disponibilità del bene, ne agevoli o intermedi l’acquisto, come nel caso di chi emetta una fattura di vendita del mezzo di provenienza delittuosa.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 03/02/2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi nei confronti di un imputato, riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 648 cod. pen. per aver ricevuto e successivamente rivenduto un escavatore, provento di una truffa. Il mezzo era stato ceduto alla titolare di una ditta, la quale aveva esibito la fattura di vendita emessa dall’imputato, che non ne aveva mai disconosciuto il rilascio.
Avverso la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all’elemento materiale sia all’elemento soggettivo del delitto, contestando che l’emissione della fattura potesse costituire prova dell’acquisto o della ricezione del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rilevandone l’inammissibilità per essere interamente versati in fatto e meramente reiterativi di censure già affrontate dai giudici di merito. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva puntualmente ricostruito i passaggi di proprietà del mezzo, dando conto delle ragioni di attendibilità delle dichiarazioni della titolare della ditta acquirente e di quelle di inattendibilità della versione dell’imputato, senza che nel percorso argomentativo fossero ravvisabili profili di contraddittorietà o illogicità.
La Corte ha quindi precisato che i motivi di ricorso, più che criticare la tenuta logica della decisione impugnata, si limitavano a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove, ponendosi al di fuori delle ipotesi consentite dall’art. 606 cod. proc. pen., richiamando il principio per cui il travisamento del fatto non è deducibile nel giudizio di legittimità.
Quanto all’argomento centrale della difesa, secondo cui l’emissione della fattura non avrebbe provato la materiale disponibilità del bene, la Corte ne ha affermato la irrilevanza giuridica. L’art. 648 cod. pen., infatti, sanziona anche chi “comunque si intromette nel farle acquistare“, rendendo punibile il soggetto che, pur senza il possesso del bene, ne agisca come intermediario o ne agevoli l’acquisto.
La Corte ha infine escluso la contraddizione tra l’emissione della regolare fattura e il dolo della ricettazione, considerato che il mezzo d’opera non era targato né iscritto al PRA e, pertanto, non vi era alcuna necessità di rendere pubblico e rintracciabile il passaggio di proprietà. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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