Omesso deposito della relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 17341 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica. L’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, senza che sia possibile riparare all’omissione mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. Tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
Una società, sulla base della clausola compromissoria statutaria, aveva intrapreso un procedimento arbitrale esercitando le azioni sociali di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori ed ex sindaci. Il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto nel 2023, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione e accolto parzialmente la domanda, condannando gli ex organi sociali al pagamento di una somma. La corte d’appello aveva respinto le impugnazioni del lodo proposte da entrambe le parti, ritenendo, tra l’altro, inammissibile l’impugnazione per violazione delle norme di diritto attinenti al merito, non essendo tale facoltà prevista dalla clausola compromissoria.
Avverso tale sentenza, gli ex amministratori e sindaci avevano proposto ricorso per cassazione, dichiarando che la sentenza d’appello era stata notificata in una certa data. Nel deposito del ricorso, tuttavia, non avevano allegato la relata di notificazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha rilevato la sussistenza di una questione pregiudiziale di rito basata sulla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. La parte ricorrente, pur affermando l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non aveva depositato copia della corrispondente relata di notificazione, come imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, cui ha fatto rinvio la successiva Cass. n. 27313 del 2024, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica, senza possibilità di sanare l’omissione con la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
La Corte ha precisato che il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, poiché l’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso che la sanzione contrasti con il diritto di accesso al giudice, trattandosi di un adempimento preliminare non oneroso, funzionale alla verifica della tempestività dell’impugnazione e del formarsi del giudicato.
Quanto all’argomento difensivo basato sulla circostanza che la notificazione della sentenza fosse provenuta da un litisconsorte facoltativo e non dalla controparte, la Corte ha osservato che tale circostanza si rivelava un fatto processuale parzialmente nuovo rispetto a quanto dichiarato in ricorso, che non considerava il principio di autoresponsabilità. Ha precisato che la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. non pone alcuna distinzione in relazione alla parte da cui provenga la notificazione e che l’eventuale questione riguardante l’inammissibilità del ricorso per la sua tempestività è questione diversa dall’improcedibilità.
Esaminando comunque i motivi di ricorso, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili. In particolare, ha escluso l’applicabilità dell’art. 838-quater cod. proc. civ., poiché l’arbitrato aveva ad oggetto l’azione di responsabilità e non la validità di delibere assembleari. Ha altresì confermato che nelle azioni sociali di responsabilità vige la solidarietà ex lege e che l’art. 1310 cod. civ. estende l’interruzione della prescrizione a tutti i condebitori solidali. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo che non censurava una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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