Confisca e pena concordata: ricorso generico sulla provenienza illecita inammissibile (Cass. pen. Sez. 6 n. 37 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che censuri la confisca del denaro disposta ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 d.P.R. n. 309/1990, qualora la doglianza si limiti a richiamare la diversa ipotesi di cui all’art. 240-bis cod. proc. pen. e a valorizzare la sola detenzione dello stupefacente, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che abbia ritenuto il denaro riconducibile all’attività di spaccio per l’assenza di fonti lecite di reddito, e senza considerare l’affermazione di responsabilità anche per le plurime cessioni di sostanza stupefacente.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia, su accordo delle parti, applicava all’imputato la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di circa 335 grammi di cocaina) e per quello di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990 (plurime cessioni di dosi di cocaina), disponendo altresì la confisca della somma di 1920 euro, sottoposta a sequestro.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 240-bis cod. proc. pen. e un vizio cumulativo di motivazione in ordine alla confisca del denaro, che assumeva illegittimamente ritenuto provento dell’attività illecita in relazione alla sola detenzione dello stupefacente rinvenuto nel suo possesso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata aveva disposto la confisca della somma «ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 D.P.R. n. 309/90», ritenendo la stessa «senz’altro riconducibile all’attività di spaccio, essendo l’imputato privo di fonti lecite di reddito».
Proprio alla luce di tale motivazione, la censura proposta è stata considerata generica. Il ricorrente, infatti, ha incentrato la propria doglianza sulla violazione della diversa ipotesi normativa di cui all’art. 240-bis cod. proc. pen. e ha fatto esclusivo riferimento alla detenzione dello stupefacente, omettendo di confrontarsi con la concorrente affermazione di responsabilità per le plurime cessioni di droga, che costituiva il titolo primario per ritenere il denaro provento dell’attività illecita.
La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorso non proponeva alcun argomento specifico avverso la ritenuta assenza di provenienza lecita della somma sequestrata, elemento che sorreggeva la presunzione di riconducibilità del denaro all’attività di spaccio. La mancata contestazione di tale nucleo motivazionale rendeva la doglianza priva dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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