Il valore del terreno in accertamento IMU deve essere censurato nei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 4605 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IMU di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, richiede la prova dei relativi presupposti, non potendo desumersi automaticamente dalla sola iscrizione nel registro IAP, la cui valutazione è demandata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica. La censura avverso la determinazione del valore imponibile dell’area edificabile deve essere specificamente dedotta nel motivo di ricorso; in mancanza, è inammissibile la richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
Il Fatto
Il Comune di Carugate notificava alla contribuente e alle sue sorelle, comproprietarie di un’area, un avviso di accertamento IMU per l’anno 2018, fondato sulla mutata destinazione urbanistica del terreno da agricola a edificabile. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sostenendo l’applicabilità dell’esenzione ex art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/92, in ragione della conduzione del fondo in comodato dalla sorella, coltivatrice diretta, e lamentando l’omessa considerazione di vincoli di inedificabilità.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia confermava la decisione, escludendo l’esenzione per la mancata prova dell’attività agricola e la sufficienza della motivazione dell’avviso. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resisteva il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha in primo luogo rigettato l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dal Comune, rilevando che la censura era volta a contestare l’interpretazione delle disposizioni normative e non una rivalutazione dei fatti. Nel merito, il motivo è stato giudicato infondato: la norma di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, applicabile ratione temporis all’anno d’imposta 2018, subordina l’esenzione alla condizione che il terreno sia posseduto e condotto da soggetti iscritti nella previdenza agricola. La Corte ha escluso che la sola iscrizione nel registro IAP della sorella della ricorrente valga a integrare la prova della persistenza dell’attività agricola, trattandosi di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
La valutazione compiuta dalla Corte territoriale circa l’insufficienza della documentazione prodotta è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, con la conseguenza che la relativa censura si risolveva in un sindacato sul merito della prova, estraneo al giudizio di legittimità. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la determinazione del valore dell’area, la Corte ne ha disposto l’accoglimento per quanto di ragione, senza che nel testo del provvedimento siano riportate le ragioni della decisione.
Il terzo motivo è stato invece respinto. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione conferma il principio per cui l’onere probatorio dei presupposti dell’esenzione grava sul contribuente e che la censura sul valore imponibile non può essere genericamente prospettata, ma deve essere sorretta da specifiche e autonome ragioni di doglianza.
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Nota della Redazione
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